Secondo il Codice della Strada esistono determinate patologie per le quali non può essere rinnovata o rilasciata la patente di guida: i dettagli.
Chiunque si metta alla guida di un veicolo a motore su strada deve essere in possesso della patente, il documento che, appunto, attesta l’idoneità del soggetto a condurre un veicolo. Per ottenerla si deve superare un esame ed avere determinati requisiti.
Esistono dei casi specifici per cui la patente di guida non può essere rilasciata o rinnovata, se l’automobilista in questione ha già conseguito il documento. Tra questi quelli legati a determinate patologie di cui soffre il soggetto che prima dovrà essere valutato da una commissione medica locale.
Patente, rinnovo o rilascio in caso di patologie: cosa dice il Codice della Strada
Nell’articolo 320 allegato II titolo IV del Regolamento di esecuzione del Codice della strada italiano sono state inserite quelle patologie invalidanti che escludono il rilascio o il rinnovo della patente di guida. Secondo il Codice della Strada, difatti, alcune malattie potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza lungo le strade.
Come si legge nell’allegato dell’art. 320 le patologie in questione sono:
- malattie cardiovascolari;
- malattie endocrine;
- diabete;
- malattie del sistema nervoso;
- malattie psichiche;
- uso di sostanze psicoattive;
- malattie del sangue;
- malattie dell’apparato urogenitale.
Per il rilascio o rinnovo della patente ai soggetti affetti da una di queste patologie o che utilizzino sostanze psicoattive sarà necessaria la valutazione da parte di una Commissione medica locale, la quale potrà avvalersi della relazione redatta da uno specialista. La Commissione, dunque, valuterà l’idoneità del soggetto a poter guidare un veicolo a motore e, solo dopo il parere, si potrà procedere con l’iter di conseguimento o di conferma.
Non esiste, dunque, una linea generale che impedisca il rilascio o la conferma del documento, ma i casi dovranno essere valutati singolarmente. Sempre il Codice della Strada, all’art.119, dispone, difatti, che chiunque per ottenere l’autorizzazione a condurre un veicolo deve essere in possesso dei requisiti fisici e psichici.
Il soggetto che non dichiara di essere affetto delle malattie presente nell’elenco può essere accusato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico rischiando una pena sino a due anni di reclusione. Inoltre, in caso di incidente stradale, la compagnia assicurativa potrebbe decidere di non risarcire il danno che poi spetterebbe all’automobilista.