Secondo quanto stabilito dalla legge, per chi non ha provveduto a pagare l’Imu sono previste delle sanzioni: a quanto ammontano.
Il 16 giugno scorso è scaduto il termine limite per pagare la prima rata dell’Imu (Imposta Municipale Unica), ossia la tassa dovuta per il possesso di immobili, terreni e fabbricati. Ma cosa succede a chi non rispettato la scadenza prefissata per versare l’imposta?
Chi non ha provveduto al pagamento può ancora farlo, ma va incontro a sanzioni che consistono nella maggiorazione dell’importo stesso. Queste maggiorazioni non sono uguali per tutti, ma variano in base al ritardo dopo la scadenza.
Imu non pagata, le sanzioni previste dalla legge
Nel 2012 è stata introdotta in Italia, in sostituzione dell’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili), l’Imu, la tassa rivolta ai proprietari di immobili, terreni e fabbricati. Come per tante altre imposte, esistono degli sconti e delle esenzioni: per esempio l’Imu non dovrà essere versate per le prime case.
Secondo quanto stabilito, la prima rata doveva essere saldata entro il 16 giugno scorso, mentre la seconda entro il 16 dicembre 2023. Per chi volesse, l’imposta poteva essere pagata in un’unica soluzione sempre entro il 16 giugno. Chi non ha provveduto al pagamento entro questa data dovrà farlo il primo possibile per evitare pesanti sanzioni.
Le sanzioni consistono nella maggiorazione dell’importo stesso dell’Imu che variano in base al ritardo del pagamento dallo 0,1% al 30%: più si aspetta per saldare, dunque, maggiore sarà la maggiorazione. Nel dettaglio le percentuali da applicare saranno:
- 1/15per ogni giorno di ritardo dalla scadenza, entro i 14 giorni;
- 15% per un ritardo compreso tra i 15 ed i 90 giorni;
- 30% oltre i 90 giorni.
È prevista, però, una riduzione di queste multe adottando il ravvedimento operoso, se non è stata già notificata l’irregolarità del pagamento. Anche in questo caso sono previste delle soglie per la riduzione sempre in base al ritardo:
- Entro 14 giorni dalla scadenza, maggiorazione dello 0,1%;
- Dal 15esimo al 30esimo giorno, maggiorazione dell’1,5%;
- Dal 31esimo al 90esimo giorno, maggiorazione dell’1,67%;
- Dal 91esimo giorno all’anno successivo, maggiorazione del 3,75%.
Per il pagamento del ravvedimento operoso, così come per quelli relativi alla Tasi o alla Tari, si dovrà compilare un modello F24 indicando tutti i dati.