Casa vacanza inesistente o hotel al di sotto delle aspettative rispetto alla pubblicità: cosa bisogna fare per il risarcimento
Questo è il periodo delle vacanze prenotate e delle truffe. Purtroppo sentiamo sempre più spesso di offerte allettanti con prezzi che ci sembrano molto convenienti perché poi scopriamo che in realtà è un raggiro.
Uno dei più comuni è che ad esempio la casa che abbiamo prenotato tramite un privato, non esiste proprio. A questo punto la vacanza è rovinata e non ci resta che rivolgerci alle forze dell’ordine. Ma è anche possibile ottenere un risarcimento da parte del truffato? Vediamo quali sono le possibilità.
Innanzitutto bisogna cercare di fin da subito di non cadere nelle trappole e dunque evitare il pagamento online della caparra che l’inserzionista chiede. Molti appaiono in siti ufficiali di prenotazioni ma gli stessi spesso non sanno nulla. Insomma, anche loro vengono truffati.
Proprio la richiesta di pagamento con bonifico deve essere un campanello d’allarme. Non potete essere certi che a transazione avvenuta il destinatario dei soldi si faccia ancora vivo. Dunque in questo caso è meglio lascia perdere questo annuncio e cercare altro.
Non mancano casi in cui abili truffatori informatici copiano il sito dell’hotel o della società che offre servizi di affitta casa. Si può fare ricorso all’applicazione CopyScape che può rilevare eventuali parti copiate da un altro sito. Si possono anche cercare recensioni sul web in merito all’inserzionista o controllare su Google Maps se davvero la struttura esiste.
Ma ci sono anche truffe da parte di strutture realmente esistenti che nell’annuncio mettono a disposizione servizi poi inesistenti o comunque al di sotto delle aspettative, pagando comunque come se avessimo usufruito di tutto. Insomma, le aspettative non vengono rispettate. Che fare quanto avviene ciò?
Come prevede il Codice del turismo, oltre alla risoluzione del contratto si può chiedere anche il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza trascorso e trasformato in un continuo disagio.
Diverse sentenze della Cassazione hanno dato ragione ai vacanzieri che hanno presentato ricorso. Il risarcimento riguarda non solo eventuali danni di natura economica ma anche quelli morali.
Bisogna rivolgersi innanzitutto a chi gli ha venduto il viaggio, ossia al tour operator o all’agenzia di viaggi che sia, con una raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento o una Pec, da presentare a vacanze in corso o entro dieci giorni dalla data di rientro. Se non si ottiene nulla e la risposta viene giudicata insufficiente, con le prove (prenotazione, riscontri dei disservizi), ci si può rivolge al tribunale.