Per l’assicurazione non pagata esiste una deroga che non tutti conoscono che consente di restare coperti anche dopo la scadenza
Come ben sanno gli automobilisti e i conducenti in generale, è più facile comprare un mezzo di trasporto che mantenerlo. Per l’acquisto basta qualche sacrificio, per il mantenimento bisogna avere sempre soldi a disposizione. Carburante, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo regionale e soprattutto l’Rca, la cosiddetta assicurazione, le spese sono davvero tante.
In alcune zone del Paese l’assicurazione è più cara rispetto alle altre, anche a parità di modello e cilindrata del mezzo. Durante la pandemia si era registrato un congelamento dei prezzi dei premi; dopo, purtroppo, si è assistito a un aumento, spinto anche dall’inflazione dell’ultimo anno.
Assicurazione non pagata, la sanzione
Per alcuni diventa quindi difficile pagare quanto dovuto ma è un obbligo di legge (art. 193 del Codice della Strada) al quale nessuno si può sottrarre. Se nel corso di un fermo di polizia si scopre che la polizza è scaduta, si rischia una sanzione che va da minino 841 euro ad un massimo di 3.287 euro. Se poi si prova un danno, la pena è ancora più pesante.
Se purtroppo non c’è la possibilità di pagare, non ci sono alternative, quel mezzo non può circolare su strada pubblica. È anche proibito lasciarlo parcheggiato se non è coperto dalla polizza assicurativa.
Ma esiste una regola che non tutti conoscono e che consente di avere un po’ di tempo per pagare. Infatti può succedere anche che la polizza non viene rinnovata in tempo per dimenticanza e non per mancanza di volontà.
Cos’è il periodo di ultrattività
Esiste un margine di quindici giorni per poter ancora rinnovare l’assicurazione dopo la scadenza. Dunque se dovesse accadere qualcosa nelle due settimane dopo il termine ultimo per il pagamento, il titolare sarebbe comunque coperto.
Si chiama periodo di ultrattività dell’assicurazione: in pratica la polizza resta attiva anche quando non è stata ancora rinnovata.
Vediamo specificamente cosa prevede l’Articolo 1901 del Codice Civile che regola il mancato premio del pagamento:
“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”.
Ciò che ci interessa ancora di più è il comma 2:
“Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.