Le Unit Linked sono prodotti collegati a fondi di investimento, una parte delle somme versate paga il premio, l’altra viene investita.
Una sentenza della Corte d’Appello di Roma ha fornito chiarimenti in merito alle cosiddette Unit Linked, polizze a metà tra un’assicurazione e un prodotto finanziario. Nello specifico la sentenza ha dato ragione ai clienti che hanno sottoscritto le Unit Linked senza conoscerne la doppia natura di prodotto assicurativo e finanziario, a causa di omesse informazioni in fase contrattuale.
La sentenza della Corte romana ha dunque respinto il ricorso di Hansard, compagnia che ha venduto le Unit Linked, avanzato in seguito all’ordinanza del 10.10.2018 del Tribunale di Roma. Ad oggi Hansard sarà tenuta alla restituzione del premio di polizza per chi ha sottoscritto le Unit Linked.
Ma cosa significa Unit Linked nello specifico? Esse sono strutturate come delle polizze vita, poiché una parte dell’importo versato è destinata al pagamento del premio, che garantisce una prestazione in caso di decesso dell’assicurato. Mentre l’altra porzione, la più consistente, è destinata a essere investita.
Attenzione, però, perché chi ne sottoscrive una non diventa azionista dei fondi inclusi nel relativo paniere, bensì contraente di un’assicurazione sulla vita. Per di più si assume i rischi di un investimento non garantito. Per il quale potrebbe andare a perdere non solo eventuali ricavi extra, ma anche il capitale investito.
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Per questa ragione nel regolamento stilato da Consob e Ivass (che si occupano della gestione delle Unit Linked in Italia) è esplicitata la necessità di un’informativa il più possibile chiara per i contraenti. Ed è a questa necessità che le sentenze prima della Corte di Torino e poi di quella di Roma hanno dato seguito.
In ultima analisi si tratta di prodotti non solo assicurativi, ma anche finanziari, nonostante siano stati stipulati tramite imprese di assicurazione. Il legislatore ha dunque approntato una forma minima di garanzia, estendendo alla fase di collocamento di detti prodotti gli obblighi informativi e di forma. Già previsti dal Testo Unico sulla Finanza per i prodotti finanziari puri.