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Sconto in fattura ed Ecobonus: occhio alle brutte sorprese

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Giuseppe

Sconto in fattura, attenzione a quali sono le prescrizioni dell’Agenzia delle Entrate: cosa prevede la legge per godere del diritto

Adobe – Bonificobancario.it

Quando si emette una fattura di acconto bisogna badare bene a rispettare quanto previsto dal dall’Art. 121 del DL Rilancio. Cosa succede se non si applica lo sconto previsto del 50%? C’è il rischio di perdere le detrazioni che spettano? La questione è importante e infatti l’Agenzia delle Entrate è intervenuta dando risposta al quesito. L’ha fatto con il messaggio numero 238 del 2023.

Con riposta Lavoripubblici.it, il caso è stato posto da un fornitore di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, che ha emesso una fattura in acconto, da corrispondersi per l’intero valore, più un’altra un’altra a saldo con sconto del 50%.

Sconto in fattura, cosa c’è da sapere

Il fornitore dunque non ha specificato l’applicazione dello sconto in fattura su ciascuna delle fatture emesse, l’ha fatto solo sulla finale.

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L’Agenzia ha ricordato che per l’utilizzo diretto della detrazione spetta con sconto sul corrispettivo dovuto “fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi”. Vengono poi recuperati sotto forma di credito d’imposta. Previsto anche per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare. La norma prevede l’applicazione anche anche per le spese che riguardano, dunque l’Ecobonus e il Superecobonus.

Lo sconto

Ma come si utilizza? L’Agenzia ha spiegato che con il provvedimento dell’8 agosto 2020 il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante; non può essere superiore al corrispettivo che si deve.

Le regole

Il riconoscimento al fornitore è un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Chi ha diritto a godere delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, ma anche riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, sono obbligati a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi.

Chi ha applicato lo sconto in fattura può compensare il credito dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’Agenzia riceve la comunicazione.

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La detrazione va commisurata alla spesa sostenuta come documentata con fattura e lo sconto non può essere superiore alla detrazione. C’è poi l’obbligo di indicare in ogni fattura lo sconto concesso al committente che permette di individuare il credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.

 

Giuseppe

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