In Italia la Legge consente ai lavoratori pubblici e privati di prendere un congedo straordinario dal lavoro per assistere familiari disabili.
Quando si parla di congedo straordinario si fa riferimento alla possibilità di assentarsi dal proprio luogo di lavoro per un periodo massimo di 2 anni, anche in modo non continuativo e al solo fine di prestare assistenza a un familiare con disabilità gravi. Usufruendo di questa possibilità il lavoratore, pubblico o privato, continuerà a percepire uno stipendio inalterato. Per la precisione pari all’ultimo cedolino prima del congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
Il periodo di congedo sarà inoltre coperto da contribuzione figurativa, vale a dire che il lavoratore in congedo continuerà ad accumulare contributi pur non versandone in prima persona. Rispetto al congedo straordinario, però, una domanda sorge piuttosto impellente: ci si può allontanare dall’assistito? Se sì, per quanto tempo e secondo quali modalità?
A tal proposito si deve far riferimento alla giurisprudenza, in particolare alla sentenza numero 19580 del 19 luglio 2019 della Corte di Cassazione. Secondo tale sentenza i benefici del congedo straordinario si applicano improrogabilmente in caso di convivenza con il familiare. E in presenza di “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione in favore del disabile“.
Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo o dei permessi 104 per fini diversi da quelli assistenziali, dunque, il datore di lavoro ha diritto a licenziarlo. Eppure esistono casi specifici presi in esame dai giudici della Corte Suprema che hanno previsto di potersi allontanare per brevissimi periodi e per giustificate ragioni.
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Alcuni esempi possono essere visite mediche improrogabili, casi di emergenza quali problemi col sistema idraulico in casa e via dicendo. A patto però che “risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile“.
In poche parole le assenze sono giustificabili in casi rari e vagliate singolarmente dal giudice di competenza. Quest’ultimo terrà presente anche il benessere psico-fisico del caregiver. Egli necessiterà di momenti di svago o periodi di tempo limitati da dedicare a determinate attività quotidiane o straordinarie.