Novità sul Bonus Facciate: come cambia l’IVA, brutte notizie

Bonus Facciate, l’Agenzia delle Entrare fornisce ulteriori spiegazioni che riguarda la cessione: cosa c’è da sapere

Abode – Bonificobancario.it

Come si può conteggiare l’Iva indetraibile? Fiscoetasse.it riporta la risposta n. 212 del 13 febbraio dell’Agenzia delle Entrate. L’ente chiarisce come funziona. Si può conteggiare sia ai fini della determinazione dell’Eco Bonus e del Bonus Facciate e del relativo credito d’imposta da cedere a terzi. Lo prevede l’articolo 121, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio).

Bonus Facciate, la specificazione della Entrate

La società effettua lavori agevolabili con ecobonus e bonus facciate. Il fornitore ha emesso fatture applicando il regime del reverse charge e chi ha svolto l’intervento può cedere a terzi il proprio credito d’imposta. Si può conteggiare anche l’Iva che non ha potuto detrarre.

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La società istante – ossia quella che ha diritto ad ottenere la consegna del bene mobile o il rilascio del bene immobile – dichiara di essere proprietaria del residenziale con contratto di appalto per la realizzazione dei lavori. Ha diritto all’esecuzione di lavori di manutenzione che rientrano tra quelli previsti per poter beneficiare:
Cosiddetto Eco Bonus, ai sensi dell’art. 1 comma 347 Legge 296/06 e dell’art. 14 Decreto Legge 63/2016, e Bonus facciate ai sensi dell’art. 1 comma 219­220, Legge 160 del 27 dicembre 2019′.

L’operazione rientra nell’attività di locazione esente, che è una delle quattro svolte dall’istante con indetraibilità totale dell’Iva sui costi. Chi ha il ruolo di ­appaltatore emetterà fattura nei confronti dell’Istante applicando il regime dell’inversione contabile.

La società che ha effettuato i lavori ha chiesto della detrazione collegata ai suddetti interventi e le Entrate ha spiegato che la società chiede se può cedere il credito d’imposta derivante dall’Iva indetraibile che le era rimasta a carico a causa dell’impossibilità di farla rientrare nello sconto in fattura.

In un secondo momento ha poi precisato che bisogna considerare ”agevolabile” anche l’importo dell’Iva non detraibile prevista dall’articolo 119, comma 9­ter, del Decreto Rilancio.

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Con la circolare del 23 giugno 2022 l’Agenzia Entrata ha chiarito che la disposizione appena richiamata applicazione solo agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici. Inoltre anche per le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

 

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