Contributi agricoltura, cosa dice la legge dei versamenti per la pensione dei lavoratori del settore: le percentuali
È data 10 febbraio 2023 la circolare numero 18 con la quale l’Inps ha comunicato quali sono le aliquote contributive 2023 previste per i lavoratori delle aziende e cooperative agricole, sia a tempo determinato che indeterminato.
Il decreto legislativo n. 146/1997 prevende l’aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche per il 2023 dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro. Ora è dunque pari al 21,06%. Non si modifica invece l’aliquota contributiva a carico del lavoratore che è pari all’8,84%. Il totale è quindi 29,90%.
Per quanto riguarda le aziende Agroalimentari di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, la misura complessiva del 32% vede l’aggiunta dello 0,30% (lo prevede la legge n. 296/2006) quindi il totale sale a 32,30%, sempre con l’8,84% a carico del lavoratore.
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Capitolo Naspi. La Legge di Bilancio 2022 ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che riguarda la tutela Naspi, è estesa dal 1 gennaio 2022 anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno un contratto di assunzione come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Ciò significa che dallo scorso anno le cooperative e i loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento Naspi ma contributiva non è più del 2,75% per la disoccupazione agricola. La contribuzione aggiuntiva per la Naspi è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
Il calcolo per il lavoro a tempo parziale, il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi è 53,95 euro x 6/39 euro = 8,30 euro.
Per la contribuzione Inail 2023, l’assistenza infortuni sul lavoro è del 10,1250% e l’addizionale infortuni sul lavoro 3,1185%.
Per quest’anno sono rimaste invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura. Resta quindi in vigore quanto prevede l’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011).
Dunque per i territori non svantaggiati 100%, particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% e infine per quelli considerati svantaggiati 68% 32%.
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Queste agevolazioni non si applicato rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.