Contestare la multa senza in modo gratuito, facendo a meno di avvocati e lunga burocrazia dispendiosa: i metodi
Da quando esiste la legge che prevede la riduzione del 30% della sanzione in caso di multa per violazione del Codice della Strada, il numero dei verbali regolarmente pagato è aumentato.
Ciò avviene non solo perché nella maggior parte dei casi non conviene fare ricorso, poiché è chiaro che l’irregolarità è stata commessa e dunque bisogna pagare. Ma anche perché fare ricorso, in alcuni casi, significa spendere di più rispetto alla cifra prevista se si paga subito.
Contestare una multa: come fare
C’è però la proceduta che non richiede l’assistenza di un avvocato. Prima però vediamo quali sono i mezzi a disposizione dell’automobilista ricorrente. Ci si può appellare al Giudice di Pace, con il ricorso che va esperito entro 30 giorni da quando si è ricevuta la multa. Bisogna pagare il cosiddetto contributo unificato. Per le multe fino a 1033 euro è pari a 43 euro.
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Quando si fa ricorso al Giudice di Pace non è indispensabile avere avere un avvocato e dunque il costo della parcella è eliminato. Ma quali sono le regole del codice di procedura civile da seguire per evitare errori?
Il ricorso bisogna depositarlo nella cancelleria del giudice competente per territorio. In alternativa può essere spedito con raccomandata a/r. A supporto del ricorso devono esserci tutte le contestazioni e le prove offerte in proprio sostegno, a pena di decadenza.
Il ricorso gratis
Per il ricorso presso il Giudice di Pace bisogna comunque pagare un minimo. Esistono due modi alternativi per ricorrere contro la sanzione gratuitamente: il ricorso presso il Prefetto e in Autotutela.
Nel primo caso è tutto completamente gratis ma c’è un problema: se il Prefetto dovesse emettere un’ordinanza con l’ingiunzione di pagamento per una somma, sarà quasi il doppio della multa iniziale.
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Invece nel caso del ricorso in autotutela bisogna presentarlo all’organo accertatore ma non c’è garanzia di risposta e soprattutto non interrompe i termini per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.