Assume risvolti grotteschi la vicenda di un cliente di Poste Italiane a cui è stato bloccato il Conto Corrente. Un caso che fa giurisprudenza
La burocrazia in Italia a volte riesce davvero ad essere grottesca. Intendiamoci, la vicenda di cui vi stiamo raccontando non è un atto di accusa general generico. La burocrazia è tecnicamente necessaria, spesso indispensabile ma, come sempre, è l’uso che se ne fa a renderla inefficiente. A volte davvero odiosa.
E’ il caso che noi della Redazione di Bonifico Bancario abbiamo scovato tra le pieghe di una sentenza. Una sentenza che farà discutere e che, verosimilmente, farà anche giurisprudenza. Oggetto della questione il conto corrente legato al Banco Posta, di Poste Italiane ed il blocco, deciso unilateralmente dell’Azienda di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Poste Italiane, l’imprevisto blocco del Conto Corrente
Vediamo il dettaglio. La questione riguarda un cittadino richiedente asilo e proveniente dall’Ucraina drammaticamente, e suo malgrado, coinvolta nel conflitto scatenato dalla Russia di Vladimir Putin.
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L’uomo, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di tutela della privacy, lo scorso marzo è approdato in Italia ed, essendo dotato di importanti professionalità, ha trovato un lavoro.
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Il compenso del lavoro, per essere messo nella sua disponibilità, doveva essere versato su un Conto Corrente. L’uomo così si è recato presso uno sportello di Poste Italiane ed ha aperto un conto Banco Posta. Da quel momento i compensi del suo lavoro sono stati versati li.
Dopo sei mesi dal rilascio da parte della Questura di Roma del permesso di richiedente asilo, Poste Italiane, ha incredibilmente ed in maniere unilaterale bloccato il conto corrente. II motivo, secondo quanto riferito dagli impiegati al cliente, era che, scaduto il periodo di validità del documento della Questura, l’uso del Conto Corrente diventava inefficace.
Il cittadino ha tentato, in più modi, di recuperare i propri legittimi averi, finché dopo l’ennesimo diniego ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma invocando il dettato dell’articolo ex 700 del Codice di Procedura Civile.
Morale della favola la pronuncia del Tribunale della Capitale è destinata a fare giurisprudenza. I giudici hanno specificato che tutti i permessi rilasciati in base al Dlgs 1452 del 2015, e specificamente al comma 3 dell’ex articolo 4 non esistono vincoli temporali per rendere inefficaci i rapporti finanziari e commerciali aperti da un richiedente asilo