In caso di gravi debiti col fisco l’Agenzia delle Entrate può ricorrere al pignoramento del conto corrente, ma in alcuni casi è illegittimo.
Con il termine pignoramento si fa riferimento all’atto di espropriazione forzata di beni da parte dello Stato o di un creditore e ai danni di un debitore. Esso può avvenire su beni mobili, immobili e “presso terzi”. Con questa ultima dicitura si fa ad esempio riferimento a un conto corrente, contenente beni del pignorato ma gestiti da una terza parte (istituto di credito o postale). Il alcuni casi, dunque, il pignoramento può avvenire anche rispetto al conto corrente.
Ma attenzione! Poiché una recente sentenza della Corte di Cassazione ha regolamentato in maniera più specifica in materia di pignoramenti. In particolare la Cassazione ha deciso che il pignoramento del conto corrente è da definirsi illegittimo quando le motivazioni citate nell’atto di notifica risultino essere generiche. In conseguenza di ciò, si rende necessario chiarire in modo specifico i motivi che hanno portato all’espropriazione dei beni del debitore.
La Cassazione si è espressa in materia di pignoramento di conto corrente
Nel caso di debito nei confronti del fisco non c’è bisogno di passare per un tribunale. Esso può avvenire in maniera diretta già successivamente alla mancata risposta a una prima intimazione di pagamento (o avviso di accertamento). Negli altri casi è invece necessaria un’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore.
Ma non solo: con la stessa sentenza la Cassazione ha decretato anche in materia di pignoramento di pensioni o stipendi e allargato la platea dei pignorabili anche a nuove categorie. Ad esempio consumatori, start-up, professionisti e imprenditori agricoli, precedentemente esclusi dalla misura di espropriazione di beni.
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La pensione o lo stipendio non possono essere pignorati per somme pari al doppio della misura massima mensile prevista dall’assegno sociale (massimo vitale 1.000 euro). Inoltre sulla base del nuovo importo dell’assegno sociale fissato dal Decreto aiuti bis a 468,28 euro, il pignoramento dal conto corrente non può superare una cifra che corrisponda al triplo di tale somma minima. Vale a dire non più di 1.404,84 euro.