Ecco quale procedura avviare nei confronti della pubblica amministrazione se si esige un importo già versato. Cosa fare
Quando si parla di tassa sui rifiuti, non sempre il riferimento avviene con toni lusinghieri, soprattutto se si discute nell’ambito delle grandi città, dove non raramente il tema dello smaltimento della spazzatura assume contorni emergenziali. Per sillogismo, il pagamento di una tassa è necessario per finanziare la pulizia dei centri abitati, pagando le aziende preposte, e per supportare i costi dei relativi impianti di smaltimento; su un altro orizzonte, si pagherebbe meno se i cittadini rispondessero più attivamente alle politiche di raccolta differenziata. Questo è ciò che si sente dire spesso.
La TARI, così è chiamata la tassa sui rifiuti – ultima denominazione dopo la “TARES” – a carico del cittadino, a supporto dei costi sul decoro urbano. Il tributo viene versato al Comune di residenza tramite il bollettino allegato alla comunicazione recapitata. Sono chiamati a pagarla tutto coloro che detengano abitazioni, negozi, locali o altre tipologie di aree, le quali possano produrre rifiuti; sia in qualità di proprietari che di locatari ed utilizzatori.
TARI già pagata: dove si contesta la richiesta di pagamento
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Può capitare il caso che la comunicazione di esigibilità del pagamento arrivi puntuale ma si chiede un pagamento già effettuato, oppure un pagamento non richiesto; si dovrebbe, ancora, pagare soltanto una parte. Insomma, tutti argomenti che possono contribuire a formulare un ricorso. La contestazione consiste in un’istanza di autotutela da presentare al Comune o presso un giudice tributario.
Se il Comune accoglie la richiesta di annullamento totale o parziale dell’importo, esso stesso provvede a comunicare ad Equitalia l’annullamento del debito tramite lo “sgravio”. Senza quest’ordine, Equitalia continuerà invece ad avanzare la riscossione, senza entrare nel merito dell’accertamento. Ad ogni modo l’istanza deve includere la richiesta formale di rettifica o annullamento, il riferimento alla richiesta di pagamento TARI e il consenso per la privacy.
L’errore può nascere nel contesto della vendita dell’immobile; in alternativa, sulla base di estimi catastali da correggere e per detrazioni non applicate. Non ci sono specifici termini per presentare l’autotutela, ma è meglio inviarla il prima possibile; altrimenti anche successivamente al pagamento della TARI. E in quest’ultimo caso, l’accoglimento del ricorso farà sì che si riceva il rimborso dell’importo. Il ricorso al giudice tributario, infine, non sospende l’obbligo di pagamento, il quale resta in vigore finché non si pronuncia il Comune prima e il giudice poi. La sospensione si può attuare su richiesta, entro 60 giorni dalla richiesta di Equitalia, nel caso vi sia uno sgravio del Comune in atto, per precedenti sospensioni e annullamenti amministrativi e giudiziali.