Non basta una causale per finalizzare la donazione di una somma importante; occorre rispettare questa procedura. Cosa dice la legge
Non è necessario trascorrere un tempo difficile come quello che si sta vivendo, per pensare economicamente al sostentamento di un figlio. Non s’intende precisamente il sostegno alle spese giornaliere e agli alimenti dalla nascita sino a quando occorre; no, si sta trattando del suo futuro, della capacità messa in campo dai genitori di realizzare per tempo un progetto economico di lunga durata a beneficio del suo futuro.
Certo, non tutte le mamme e i papà possono permettersi le medesime possibilità. Non sussistono le medesime circostanze per ambire alle più alte realizzazioni. Ma neanche occorre demoralizzarsi, condannando la prole alle possibilità più minime, anzi. È vero, c’è chi pensa davvero in grande mettendo a disposizione ampie risorse finanziarie per ipotecare la sicurezza economica del figlio, senza incorrere in rischi; e c’è chi meno, molto meno, ma anche un dignitosissimo libretto di risparmio postale è oggi più che mai indispensabile.
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In qualche nucleo familiare, accade che i genitori possano disporre di una grossa cifra nei confronti del figlio e di volerla trasferire, anche sin dalla giovane età, su un conto a lui intestato. Ciò è possibile, ma occorre prendere determinate precauzioni per non generare equivoci. Innanzitutto, la legge. Anche per importi non doverosamente alti ma regolare, bisogna che un bonifico, un trasferimento fondi abbia un’adeguata causale, tale da non insospettire la banca e, più tardi, gli organi di controllo attivati dalla prima: è ovvio, si tratta di una donazione.
Certo, un giroconto da 300mila euro non lascia indifferenti e comporta qualcosa di più di una semplice causale. In nome della tracciabilità del denaro, dell’antiriciclaggio e al contrasto dell’evasione fiscale, il Fisco può erroneamente riconoscere il giroconto come un pagamento (molto grande) a nero per uno scambio di servizio, che sia coinvolto anche un figlio. La dicitura d’accompagnamento “senza obbligo di restituzione” non è comprensibilmente sufficiente.
Una passata sentenza della Cassazione aveva sottolineato come dietro una tipica donazione potesse fondarvi una vera e propria attribuzione patrimoniale. La restituzione diventa dunque legittima concorrendo un difetto di forma. Ciò che blinda la donazione è a questo punto un atto pubblico, ovverosia un atto notarile o rogito che ne regoli il rapporto e la qualità dello scambio. A meno che la natura patrimoniale dell’importo non configga con la natura dei diritti manifestata da più legittimi eredi.