Ecco le modifiche che aggiornano l’accesso ai bonus fiscale relativi all’edilizia per il biennio fino al prossimo anno. Quali sono le novità
Cambia il governo – anzi, i governi – ma passa di legislatura in legislatura la palla della condotta legata all’erogazione dei bonus. Non può che essere prevedibile una continuità con le politiche assistenziali dei precendenti governi, in considerazione del persistere delle condizioni di criticità economiche che attanagliano soprattutto le fasce della popolazione più bisognose.
Circa le necessità prettamente inerenti alla sussistenza, l’INPS continua ad erogare i noti bonus 200 euro che a breve termineranno per lasciar posto ai bonus 150 euro, sempre in chiave di supporto al caro bollette che tanto si frappone alla diminuzione del potere d’acquisto, provoca dall’inflazione. Ciò avviene comunque nel contesto di una limitata disponibilità di credito che dovrà prioritariamente onorare le misure ordinarie, come pensioni ed indennità.
Bonus Casa, cosa cambia: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia
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A quanto suddetto, non va dimenticato un quadro di aiuti, attivato ben prima della crisi energetica di quest’anno e che sta sopravvivendo tramite le proroghe annuale. Si parla in particolare di incentivi, quelli che riguardano la casa. Con la ripartenza post emergenza sanitaria, ha esordito immediatamente dall’articolata Superbonus 110%, col tempo accompagnato invece dalla declinazione di bonus più circoscritti in ambito domestico ma mantenendo il tratto della sostenibilità ambientale.
Ad oggi, si è giunti all’aggiornamento delle regole di accesso ai differenti bonus, approntato dall’Agenzia delle Entrate in relazione al biennio 2022-2023. Il Superbonus verrà dunque meno per le villette unifamiliari; la rimozione delle barriere architettoniche non beneficerà più di una detrazione pari al 75 per cento, ma al 50 per cento. Al contrario, il bonus ristrutturazione rimarrà in vigore fino a tutto il 2024.
Non mancano chiarimenti più specifici. Ad esempio, prima dell’accettazione del credito, lo sconto in fattura praticato dal cessionario o il fornitore può essere rifiutato tramite l’apposita funzionalità della piattaforma. A seguito dell’accettazione, invece, si avvia la procedura di sanatoria delle comunicazioni. Nel sanare il mancato invio della comunicazione di opzione per la cessione o sconto, la possibilità è stata estesa entro i termini di scadenza ordinari (soltanto nella regolarità della programmazione degli interventi). Modifiche inoltre sulla responsabilità solidale: subentra in caso di dolo o colpa grave (dovuta a grave imperizia), non per la colpa lieve.