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Come si fa un ricorso dopo aver ricevuto una multa

Pubblicato da
Roberto Alciati

Ecco come contestare un verbale sanzionatorio per un’infrazione automobilistica, a partire dal giorno della notifica. Qual è la procedura

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Ogni possessore di una patente di guida sa quanto è talvolta difficile non cadere in un’infrazione. Possono presentarsi circostanze fortuite, del tutto scevre della volontà, che costringono ad incorrere alla violazione e al conseguente accertamento di una sanzione. I temi, nell’ambito sanzionatorio, sono i più disparati: dalla velocità, il pagamento del bollo e dell’assicurazione, fino ai parcheggi. 

Nelle grandi città, dove i parcheggi rappresentano spesso l’impresa numero uno per l’automobilista che ha raggiunto la destinazione, si trovano le note aree di sosta a pagamento: si lascia l’auto, si paga la cifra corrispondente al tempo di sosta presso il parcometro più vicino (che rilascia il relativo ticket) o esibendo sul cruscotto il “gratta e parcheggia”. Non è raro che per cause di forza maggiore si tardi, anche di poco, ma la multa già svetta sul tergicristallo.

A chi rivolgersi per il ricorso?

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Molti già sanno che la sanzione rilasciata da un organo accertatore (ad esempio, i vigili urbani) prevede una riduzione del 30 per cento dell’importo se viene pagata entro cinque giorni dall’accertamento. In molti casi, corrispondere la misura ridotta conviene quando la violazione è palese, anche perché dopo sessanta giorni l’importo raddoppia. Ma se si torna a riprendere l’auto parcheggiata sulle strisce blu dopo soli venti minuti, è lecito infliggere il consueto verbale?

L’articolo 7 del Codice della Strada, in realtà regolamenta la sosta vietata e le relative sanzioni. Lo stesso Ministero dei Trasporti si è pronunciato in passato parlando di un inadempimento di un contratto che l’automobilista precedentemente acconsente, non di violazione. Pertanto si dovrebbe pagare – in teoria – solo le ore in più non corrisposte. In caso di multa, si può decidere di fare ricorso: o al prefetto, o al giudice di pace.

Se si invia una raccomandata (con ricevuta di ritorno) con copia del ticket pagato e della multa recapitata (quella lasciata sul tergicristallo non è impugnabile) al prefetto entro sessanta giorni, il ricorso è innanzitutto gratuito; con apposita richiesta si chiede di pagare solo le ore di sosta in più. Se entro 210 giorni il prefetto non si esprime, ricorso è automaticamente accolto e multa è annullata; se invece si esprime ed emette un’ordinanza di ingiunzione, questa può essere impugnata al giudice di pace.

Quest’ultimo ricorso è a pagamento (37 euro). Nel frattempo, se la multa non viene pagata entro sessanta giorni, l’importo raddoppia; potrebbe convenire, ma se il ricorso comunque il giudice dispone il risarcimento. In alternativa, vi è il ricorso entro 60 giorni all’organo accertatore, il quale risponderà entro sessanta giorni.

Roberto Alciati

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Roberto Alciati