Conto Corrente: la decisione sulla tua privacy

Conto corrente, la banca è responsabile se qualcuno viene a conoscenza di informazioni inerente ad esso: la sentenza

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Sanzione di 100mila euro a una banca il cui dipendente ha fornito informazioni al padre della titolare del conto corrente. A seguito di ciò è stata netta la posizione del Garante della Privacy sulla tutela della riservatezza in ambito bancario. Non c’era stata infatti l’autorizzazione della figlia, titolare del conto.

L’uomo aveva chiesto informazioni sul conto della figlia e l’addetto alla banca gliele aveva fornite. Ma ciò non può avvenire, anche se parliamo di un parente stretto.

Nel caso specifico il dipendente della banca aveva consegnato copia dei movimenti bancari al padre della correntista, senza fare verifiche sulla volontà della donna. Ciò è avvenuto per diretta conoscenza, essendo l’uomo un ex dipendente della banca, quando la figlia era minorenne e poteva realizzare questo genere di operazione.

L’addetto ha agito così per buona fede, ma ciò non è bastato a giustificare il comportamento ritenuto illecito per violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), e 6 del Regolamento.

Conto Corrente, privacy violata: responsabilità della banca

LE NOTIZIE IMPORTANTI DA NON PERDERE OGGI:

Il provvedimento sanzionatorio del Garante è il numero 9784626/2022 e ha rilevato la responsabilità dell’istituto bancario di non avere adeguatamente comprovato, nel rispetto del principio di “responsabilizzazione” previsto degli artt. 5, par. 2 e 24 del Regolamento Europeo 2016/279.

È compito del titolare decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative.

Ovviamente la valutazione deve avvenire tenendo conto del contesto complessivo e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. In pratica bisogna pensare bene cosa possa succedere se si vogliono dare i propri dati a terzi.

Infatti la valutazione del rischio deve essere inerente alle limitazioni poste alle libertà e ai diritti degli interessati in virtù del trattamento. Dopo aver posto attenzione su tutto ciò, il titolare può decidere di procedere al trattamento dei dati, avendo adottato o meno le misure atte a contenere i rischi a proprio rischio e pericolo.

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