Bonus 110%, l’Agenzia spiega come bisogna muoversi nel caso di errori quando si invia la domanda: le novità dopo la conversione in legge
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare dove ha spiegato quali sono le novità sulla cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi. Ciò avviene dopo che c’è stata la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).
La circolare è la numero 33 e inoltre vengono date istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. In pratica si spiega cosa bisogna fare per rimediare.
Il documento parla della disciplina della responsabilità solidale del fornitore, che applica lo sconto in fattura, e del cessionario del credito, nel caso in cui non dovessero esserci – anche in modo parziale – i requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
La circolare riporta le novità introdotte dalla conversione del decreto Aiuti e della possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai correntisti, fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di effettuare ulteriori cessioni.
Bonus 110%, errori nella domanda: come fare
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Vediamo in particolare come si può rimediare nel caso in cui ci fossero ritardi nella comunicazione. C’è una finestra temporale più ampia per chi non ha inviato nei tempi la comunicazione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, cioè entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
A determinate condizioni ci si può avvalere della “remissione in bonis“, l’istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022, che coincide anche con il termine per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Ovviamente è previsto un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Non è escluso che possano esserci non ritardi ma errori nella comunicazione. La circolare spiega che in questo caso se l’errore nella comunicazione è formale, ossia che, ad esempio, siano stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori. In questo caso basta inviare una segnalazione con la Pec.
Se invece l’errore è sostanziale, ossia riguarda elementi essenziali del credito ceduto, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva. Dopo tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti frutto di comunicazioni sbagliate. Ci sono infatti un modello e un Pec apposita per rimediare a tale errore.