Il Conto corrente cointestato è uno dei prodotti più diffusi nel sistema creditizio, ecco cosa succede in caso di decesso di uno dei titolari
Con quasi trentasette milioni di rapporti il conto corrente cointestato è di gran lunga il prodotto creditizio più amato dagli italiani. Basti pensare che, dati di gennaio 2022 della Banca d’Italia, rappresentano il 77% del totale. Un dato enorme peraltro salito in maniera esponenziale, di quasi il 9%, dopo l’avvento della pandemia da coronavirus covid-19.
Un dato, secondo i principali analisti, determinato da due fattori molti chiari. Il primo quello di abbattere i costi di tenuta conto, soprattutto nelle aziende a più soci. Il secondo, più di carattere sociale, la necessità di condividere i propri destini economici con le persone con cui si fa percorre la strada della vita. Sia essa affettiva che quella professionale.
Il Conto corrente cointestato è di due tipi, a firma congiunta e a firma disgiunta. Nel caso della congiunta è necessari la doppia firma per avviare le operazioni bancarie, nel caso di disgiunta è possibile di agire autonomamente per ognuno dei titolari del rapporto.
Conto corrente cointestato: le regole in caso di decesso
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Ma cosa succede se uno dei due titolari del conto cointestato viene a mancare? Qual è il destino dei fondi presenti nel saldo nel momento del decesso? Ecco un piccolo vademecum per districarsi nella jungla delle norme bancarie.
Partiamo da un dato, dividere le somme di un conto corrente cointestato non è mai semplice, soprattutto se si è in presenza di eredi diretti ed indiretti. In ogni caso la situazione varia a secondo delle tipologia di intestazione del conto.
Nel caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta il superstite può disporre direttamente e liberamente dei fondi rimasti. Il solo obbligo è quello di riconoscere il 50% della somme giacenti il giorno del decesso agli eredi del cointestatario defunto.
Nel caso di conto corrente cointestato a firma congiunta è necessario attendere il completamento della procedura di successione. Da segnalare, infine, che con una recente sentenza della Cassazione, la sentenza 4838 del 23 febbraio 2021, si è stabilito il cosiddetto principio della “solidarietà attiva”. Per questo principio il cointestatario superstite se in difficoltà economiche, ovviamente da dimostrare, può disporre dell’intera giacenza del conto