Bonus facciate, per usufruire dell’egevolazione prevista della legge il più delle volte non si bada a una questione
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 è possibile la detrazione del 90% grazie al bonus facciate per il recupero del restauro degli esterni degli edifici. Lo scorso 20 luglio l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 385/2022, si è espressa e ha spiegato ulteriori dettagli.
La detrazione arriva al 60% per le spese sostenute nel 2022: ciò è dovuto alle modifiche attuate dalla Legge di Bilancio di quest’anno.
Ma esiste anche un’alternativa alla detrazione a queste spese per la quale può optare il beneficiario, ossia lo sconto in fattura.
Ma il taglio sul prezzo non riduce l’imponibile Iva che deve essere comunque espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati. A questo si aggiunge lo sconto praticato secondo l’articolo 121 del decreto Rilancio.
Nell’interpello il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate mostrando l’emissione di una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90%, pagata via bonifico parlante per il 10% dell’importo in data 31 dicembre 2021.
In pratica è il contribuente che propone come soluzione l’emissione di una nota di credito e la rifatturazione della prestazione.
Bonus facciate, lo scoglio da superare
LE NOTIZIE IMPORTANTI DA NON PERDERE OGGI:
- Reddito di cittadinanza, la misura sarà stravolta
- Bonus 200 euro: proroga per 5 mesi, la scelta è molto attesa
- Più soldi e meno tasse per i lavoratori: dal primo settembre partono i bonifici
Ma c’è un problema che si pone sul pagamento perché il bonifico già eseguito dal suo cliente fa riferimento ad un’altra fattura e quindi un nuovo pagamento avrebbe la data del 2022.
Per tale motivo, siccome non si può istruire la pratica per la cessione del credito, il cliente chiede come modificare la fattura originariamente emessa che va integrata con l’indicazione dello sconto praticato.
Nella suddetta risposta dell’Agenzia delle Entrate, l’ente fa notare che nel caso non si riscontrano le condizioni individuate dall’articolo 26 del decreto Iva che consente di regolarizzare la fattura originariamente emessa tramite una nota di variazione in diminuzione e una nuova fattura.
Il documento fiscale in questione è valido perché continene l’esatto imponibile Iva che è pari al prezzo pattuito. Inoltre alla corrispondente imposta che viene calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto.
Dunque siccome non è stato indicato nella fattura l’ammontare dello sconto concordato, non si può realizzare lo sconto per il bonus facciata e questa opzione non può essere prefezionata.
In questo stato di cose il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10% versato nel 2021 può rientrare nelle detrazioni della Dichiarazione dei redditi 2021, nella misura pari al 90%.
Il residuo 90% del corrispettivo indicato nella fattura, se viene pagato entro la fine del 2022, può essere portato in detrazione nella Dichiarazione dei redditi relativa del 2022 (quindi al prossimo anno) nella misura del 60%.