Bonifico a un Iban non valido, la decisione del Collegio cambia tutto e dà una maggiore tutela in caso di errori
Anche chi abitualmente non effettua un bonifico ma lo riceve, sa quali sono gli elementi essenziali affinché l’operazione bancaria vada in porto. Per il trasferimento di denaro è fondamentale che ci siano il nome e il cognome del beneficiario, l’Iban – il codice alfanumerico che identifica il conto – e la causale, ossia il motivo per cui si inviano i soldi (ad esempio, stipendio luglio 2022, saldo fattura, ecc…).
Può succedere però che avvenga un caso particolare, cioè che chi effettua un bonifico sbagli l’Iban. Anche se il pagamento è elettronico ovviamente c’è sempre la mano dell’uomo e dunque l’errore è dietro l’angolo. Dunque se “l’indirizzo” del conto corrente inserito non è esatto, sarà un terzo a ricevere i soldi.
In casi del genere il pagatore si rivolgerà alla banca del ricevente per conoscere i dati di quest’ultimo e riottenere i soldi versati per errore. Proseguendo nel nostro caso preso ad esempio (ma avvenuto per davvero in passato), l’istituto può invocare il segreto bancario.
Bonifico a un Iban non valido, cosa si fa in questi casi
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Chi ha effettuato il bonifico per errore, dalla banca del ricevente può ottenere i dati richiesti?
Il Collegio di coordinamento dell’ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) il 3 maggio 2022 ha preso una decisione, la numero 6886, confermando che è possibile procedere nel modo desiderato da chi ha versato. La banca del beneficiario non può appellarsi alla tutela della privacy. La difesa dei dati personali non ha forza a sufficienza di fronte al diritto di difesa in giudizio.
Il fatto preso ad esame è di una società che ha effettuato un bonifico di 5mila euro a favore di un’altra società ma l’Iban era errato e la somma è stata versata a un terzo. Alla richiesta da parte della società pagante alla banca di riottenere i soldi versati per errore, c’è stato un rifiuto. La banca aveva sostenuto che non era ruscita a contatare il beneficiario e che comunque senza il suo consenso non avrebbe potuto fornire i dati. Così il contenzioso è arrivato dinnanzi al Collegio di coordinamento dell’ABF che ha dato ragione a chi ha effettuato il bonifico.