Condominio: ecco quando puoi non pagare le quote

Il condominio è una spesa e a volte anche bella grossa: in quali casi si può evitare per un cavillo burocratico

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I debiti vanno in prescrizione? La regola vale per i crediti di qualsiasi natura dunque anche per quelli condominiali. Se infatti l’amministratore non provvede a chiedere ai propri condomini di assolvere al compito entro i termini previsti, il debito si estingue definitivamente.

Ma qual è il limite di tempo? Innanzitutto bisogna distinguere le quote ordinarie e quote straordinarie. Poi ci sono anche le spese condominiali spettanti all’inquilino in affitto. Secondo l’articolo 2946 del Codice civile ogni diritto si prescrive in 10 anni. L’articolo 2948, invece, dispone invece che si prescrivono in 5 anni tutti i pagamenti che vengono erogati una volta all’anno o comunque in frazioni di tempo più brevi (come ad esempio le bollette).

Per quanto riguarda la quota ordinaria del condominio, la prescrizione si applica sui credito vantati nei confronti dei condòmini quando si verifica un mancato pagamento degli oneri condominiali. Siccome il condomio si paga una volta al mese (ma si può decidere anche una quora più grande da sborsare ogni sei o dodici mesi), la prescrizione è di 5 anni. Viene dunque regolamentato dall’articolo 2948 del Codice Civile.

Spese condominio, quando scatta la prescrizione

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Da quale giorno si calcola la prescrizione? Decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto. Il termine di prescrizione però può essere interrotto dall’amministratore tramite la convocazione dell’assemblea e l’approvazione del piano di riparto.

Affinché la prescrizione intervenga è necessario che durante i 5 anni non sia mai giunta al condòmino moroso una raccomandata di sollecito di pagamento oppure un decreto ingiuntivo.

Le quote straordinarie invece hanno un tempo di prescrizione di 10 anni perché non sono annuali o mensile ma una tantum, quando c’è l’esigenza. Ad esempio il rifacimento delle facciate o delle coperture dell’edificio, la manutenzione o i lavori straordinari.

Anche in questo caso, il termine iniziale di decorrenza va calcolato dalla delibera di approvazione del consuntivo della spesa.

Per quanto riguarda l’inquilino in affitto c’è l’obbligo di pagare il servizio di pulizia, l’ordinario funzionamento dell’ascensore e altri servizi che rientrano sotto la voce comune. Per la portineria, le sese sono a carico dell’inquilino per il 90%, ma si può anche stabilire una quota inferiore. Non è mai comunque totalmente a carico di chi prende la casa in affitto.

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