Bonus attività fisica adattata, è previsto solo per alcune categorie di persone. Tempi e modi di erogazione
Lo Stato tende una mano a chi quest’anno svolgerà attività fisica adattata. Chiariamo innanzitutto che stiamo parlando di esercizio fisico non sanitario utile ad aiutare pazienti che si trovano a vivere in una serie di condizioni croniche. Sono attività che servono al loro benessere e alla socializzazione.
Tali pratiche devono svolgersi con la supervisione di un professionista, utilizzando delle tecniche specifiche, e che devono svolgersi non in strutture sanitarie. A finanziare i programmi sono le regioni. Per fare un esempio dei cittadini che rientrano nelle categorie, chi soffre di artrosi e osteoporosi ma anche chi ha disturbi neuromotori. In questi ultimi rientrano le persone che hanno subito ictus.
Come prevede il Decreto del ministro dell’Economia dello scorso maggio, al bonus si accede tramite credito d’imposta. Per il 2022 i fondi a disposizione sono 1,5 milioni di euro. Per chi nel corso dell’anno solaro svolge questo tipo di attività, dovrà inoltrare la domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate. L’ente pubblicherà uno schema e darà informazione sui tempi e tutte le modalità per fare la domanda.
Bonus attività fisica adattata: come ottenerlo
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Nella domanda dovranno essere indicati gli importi di quanto speso per sostenere l’attività che ovviamente deve essere documentata. Ma a quanto ammonta il credito d’imposta che sarà riconosciuto? Dipende. Il Fisco verificherà in base al rapporto che sussiste tra l’ammontare delle risorse che sono state stanziate e delle spese agevolate.
Per conoscere la percentuale bisognerà attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il decreto evidenza un’importante previsazione: il credito non si può cumulare con altre agevolazioni fiscali che riguardano le stesse spese. Potrà essere utilizzato nella Dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta, quindi il prossimo anno per il 2022.
L’ammontare può essere fruibile sono in quel determinato periodo d’imposta e non successivi. Se però si dovesse accertare che il credito “sia in tutto o in parte non spettante”, dice il decreto, si potrà procederà al recupero dell’importo.