Estratti conto, per quanto tempo la banca li deve conservare

Estratti conto e altri tipi di documenti bancari: la legge stabilisce le regole che riguardano l’archiviazione

Estratto conto
Estratto conto (foto Facebook)

Ogni istituzione attiva produce dei documenti. L’archivistica è una disciplina ben precisa con corso di laurea e regole. Immaginiamo scaffali enormi con grandi e polverosi volumi, ma l’archivio non è questo, o meglio, non solo.

Trattandosi di una materia ben precisa è chiaro che ci sono anche gli addetti, costantemente aggiornati che mantengono in vita la memoria di un ente, in funzione del futuro.

I documenti “vecchi”, infatti, sono utilissimi quanto quelli correnti. Non a caso esistono gli Archivi di Stato dove vengono riversati tutti i documenti prodotti dagli organi statali.

Se ogni persona può avere un archivio personale, che siano anche le sole Dichiarazione dei redditi degli anni passati, possiamo solo immaginare quale sa quello di una banca.

Oggi accanto agli archivi fisici fatti di faldoni e carte ci sono i digitali, così come i documenti cartacei vengono digitalizzati. Ma quali sono le regole che una banca deve seguire?

Estratti conto, qual è il termine massimo per custodirlo in archivio

Per comprendere i tempi di conservazione dei documenti bancari, bisogna prima fare una distinzione della tipologia degli stessi.

Il contratto viene dato in copia al cliente e conservato per sempre nell’archivio. Ci sono poi varie regole e sottigliezze. Ad esempio, non è obbigatorio che il documento in possesso del cliente abbia la firma del direttore per ritenerlo valido. L’apertura del conto, l’erogazione del mutuo, ad esempio, sono atti con i quali la banca attua ciò che il contratto prevede.

Per quanto riguarda gli estratti conti, l’obbligo di conservazione per la banca e il diritto del titolare del conto corrente di riceverne copia, è limitato agli ultimi dieci anni. Lo prevede l’art. 119 TUB ultimo comma.

Questo è il principio enunciato anche dal Collegio di Coordinamento ABF (Arbitro Bancario Finanziario) con la decisione n. 6887 del 3 maggio 2022. A sua volta conferma quella del Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021.

Per quanto riguarda i rendiconti, l’articolo 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, afferma che il cliente ha diritto di ottenere, copia delle documentazione delle singole operazioni entro non oltre i 90 giorni.

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