È possibile rinunciare al mantenimento e sostituirlo con un assegno o tramite il trasferimento di proprietà di un immobile?
A seguito di una separazione o di un divorzio, spesso accade che uno dei coniugi versi all’altro o ai figli i cosiddetti alimenti. Altrettanto di sovente accade che chi è tenuto alla corresponsione proponga in luogo del mantenimento il trasferimento di proprietà di un immobile o l’erogazione di una consistente somma in unica soluzione. Ma tale possibilità è contemplata dalla legge? Se sì in che modo ed entro quali limiti?
Mantenimento, è possibile sostituirlo con altre forme di sostegno? Cosa prevede la legge
Rinunciare al mantenimento e chiedere un assegno da versarsi in unica soluzione o ottenendo l’intestazione di un immobile è un’ipotesi contemplata dal nostro ordinamento. Tuttavia è bene precisare che se tale scelta viene concordata in sede di separazione, non è detto poi che in automatico acquisisca forza vincolante in sede di divorzio, potendo l’ex coniuge tornare a chiedere i cosiddetti alimenti.
La legge, di per sé, esclude che un soggetto possa rinunciare al mantenimento su accorso. Tuttavia questo non fa sì che in sede di separazione consensuale non possano optare per tale possibilità. Sarà poi un giudice in sede di convalida a ritenere la congruità di quanto deciso.
E peraltro, è bene sottolineare come quand’anche il coniugi rinunci al mantenimento, qualora la sua condizione patrimoniale e personale dovesse mutare, potrà sempre chiedere una revisione degli accordi e avanzare una domanda di integrazione.
Tuttavia, sulla possibilità di passare da una rinuncia al mantenimento nel corso della separazione e poi ad un ripensamento al momento del divorzio, la giurisprudenza non sarebbe pienamente concorde. Secondo tale orientamento, infatti, non facendo la legge esplicito riferimento all’indisponibilità del diritto, l’ex coniuge che rinuncia al mantenimento sarà vincolato dalla decisione. Sempre se ovviamente non dimostri un peggioramento delle proprie condizioni.
Spesso accade che in luogo degli alimenti vi sia l’intestazione di un immobile. Anche in questo caso il cambiamento dello status patrimoniale potrebbe dare diritto ad una revisione.
Lo stesso discorso sarebbe applicabile ai figli, sia quando si parla di un assegno una tantum che per quanto concerne il passaggio di proprietà di una casa. Anche in questo caso, la decisione dovrà passare per il tribunale e qualora l’assetto economico dei beneficiari dovesse mutare, sarà sempre richiedibile una revisione.