Telecamere nei condomini, una sentenza che fa storia

Telecamere nei condomini, la Cassazione si esprime in merito a un ricorso presentato dopo l’istallazione dell’impianto

Videosorveglianza (foto social)

L’ordinanza della Cassazione è la numero 14969/2022,  depositata lo scorso 11 maggio, ed è destinata a fare giurisprudenza come si dice in questi casi. Il tema riguarda la sicurezza nelle aree comuni come quelle dei condomini.

Il tutto è dato dalla contestazione di una condomina che aveva impugnato due delibere: una relativa alla ripartizione di spese del canone da versare al Comune per una intercapedine e un’altra per l’installazione di un sistema di videosorveglianza dell’edificio dove la donna risiede.

Secondo la contestazione entrambe le delibere erano nulle perché l’intercapedine, sosteneva, non è bene comune, mentre per il via libera all’impianto di videosorveglianza non sarebbe stata sufficiente la maggioranza con la quale è stata approvata ma l’unanimità.

La condomina non si è fermata alle prime bocciature. Le sue ragioni infatti sono state respinte sia nel processo di primo grado che nel secondo. Non si è persa d’animo ad ha presentato ricorso alla Suprema Corte che ha confermato le decisioni.

Telecamere nei condomini, cosa dice la Cassazione

L’intercapedine, è staro deciso, è da ritenersi bene comune perché consente l’areazione dell’edificio, evitando l’umidità. Richiamandosi anche a precedenti pronunce, i giudici hanno ribadito che i manufatti utili a proteggere gli edifici dagli agenti atmosferici sono da ritenersi beni comuni.

Per quanto riguarda il sistema di videosorveglia, il quadro è più complesso. La riforma del condominio del 2012 ha regolamentato come funzionano le maggioranze per approvare le discussioni in tema. L’articolo 1122 ter del Codice civile stabilisce che è necessario il quorum di cui all’articolo 1136, sempre del Codice civile, secondo comma, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Le tesi delle condomina, dunque, sono state respinte perché l’approvazione è avvenuta in base a queste norme e l’istallazione non è da ritenersi “gravosa e voluttuaria” come da lei sostenuto.

Infine la Corte ha ribadito in quali casi il singolo proprietario può sottrarsi alla spesa d’istallazione degli impianti di videosorveglianza. Ciò può avvenire solo in due in due occasioni: se l’impianto è suscettibile di utilizzazione separata e solo se riesce a dimostrare che le somme richieste per le spese siano troppo gravose.

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