Quando l’assegno unico e universale potrebbe subire una maggiorazione? I casi sono ben indicati dalla normativa di riferimento.
L’Assegno Unico e Universale ha sostituito tutte le precedenti misure erogate in favore delle famiglie. Da qui, appunto, l’appellativo di Unico. Universale, invece, perché spetta a tutti i lavoratori a prescindere dal loro ISEE. Tuttavia sull’ammontare è bene fare una precisazione. Se da un lato la situazione reddituale non incide in ordine all’assegnazione, di certo lo farà quanto al suo ammontare. La maggior fascia, infatti, consentirà l’ottenimento dell’importo minimo stabilito per legge.
Quando, invece, il genitore ha diritto alla maggiorazione? Quali sono i casi?
Assegno Unico e Universale, i casi in cui spetta la maggiorazione
Le maggiorazioni ottenibili nell’erogazione dell’assegno unico e universale sono solo due. La prima è legata all’Isee la seconda ai redditi da lavoro.
La redazione di Orizzonte Scuola, sul punto, avrebbe risposto al quesito avanzatogli da un utente. Questa persona ha scritto che era in procinto di compilare la domanda per l’assegno sul sito INPS quando si sarebbe accorto della voce “maggiorazione art.4” ossia quella relativa alla dichiarazione di lavoro dipendente per entrambi i genitori.
Il dubbio era sorto perché lui era lavoratore dipendente, ma la moglie nell’anno precedente aveva svolto un lavoro occasionale a progetto. In questi casi, cosa accade? Spetta oppure no la maggiorazione?
Stando a quanto stabilito dall’Inps, riporta Orizzonte Scuola, in una sua circolare di aprile, l’art.4 prevede che se entrambi i genitori sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente, spetta una maggiorazione sull’assegno unico pari a 30€ per ogni figlio. L’Istituto ha chiarito che per usufruire del beneficio dell’art.4 la richiesta può essere avanzata da coloro i quali percepiscono redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o di impresa, pensione, Naspi e reddito agrario.
L’unica condizione è che il soggetto abbia percepito tali tipologie di reddito per un periodo consistente dell’anno. Al momento della presentazione della domanda, quindi, tale reddito deve sussistere e che lo stesso si sia concretato per almeno sei mesi.
Pertanto, se l’altro genitore – per rispondere al quesito dell’utente- ha percepito tale reddito occasionale per almeno sei mesi, allora si avrà diritto alla maggiorazione di cui all’art.4. E questo in forza della circolare a chiarimento divulgata dall’Inps.