Imposta di bollo per le fatture elettroniche, nelle prossime settimane bisogna ottemperare ad alcuni obblighi
È ormai prossima la scadenza per il versamento delle imposte di bollo delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2022. Ci sono però delle differenze in base all’importo che bisogna tenere bene in mente.
Il 14 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha dato le istruzioni sulle princiali novità in merito alle imposte di bollo sulle fatture elettroniche. Ogni tre mesi l’ente elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), un modo per controllare se sulle fatture in oggetto è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Imposta di bollo, quando si può pagare più tardi
Il termine di pagamento è il 31 maggio 2022 ma se l’importo dovuto per il primo trimestre non va oltre i 250 euro, il versamento potrà essere eseguito anche oltre la suddetta data, ma comunque entro il 30 settembre.
Sul sito nella sezione Fatture e Corrispettivi è possibile consultare i due elenchi che vengono definiti. L’elenco A che non può essere modificato, ha le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo; nell’elenco B, dove invece si possono apportare modifiche, contiene invece quelle che non riportano assoggettamento a bollo ma che comunque in base ai dati contenenti nella stessa fattura, dovrebbe essere assoggettate.
Nel secondo elenco ci sono le fatture che hanno in possesso determinati requisiti. Il totale degli importi è maggiore di 77,47 euro; il campo Natura è stato valorizzato con i codici N2.1 e N2.2 (dunque operazioni non soggette a Iva), poi N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva) e N4 (le operazioni esenti Iva); non è presente la codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.
Facciamo chiarezza sui codici: NB1 è per quanto si tratta di una fattura di natura assicurativa per la quale l’imposta di bollo è assorbita in quella sulle assicurazioni, NB2 se il soggetto che l’ha emessa appartiene al terzo settore e NB3 se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista dove l’imposta viene assorbita sull’estratto conto.
Entro il giorno 15 del primo mese successivo di ogni trimestre – dunque per il primo sarà il 15 aprile 2022 – nell’area riservata Fatture e corrispettivi, gli elenchi A e B sono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso le fatture elettroniche.
Cosa si può modificare dell’elenco B
La parte che si può modificare, l’elenco B, riguarda l’indicazione di quali fatture non hanno i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. Inserendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, al contrario devono essere assoggettate, ma sono assenti in entrambi gli elenchi.
Le modifiche vanno apportate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento e devono essere fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto. Altra caratteristica è che devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente-prestatore o cessionario-committente.