La reversibilità è la possibilità di versare ai parenti del defunto i suoi contributi di una vita. Ma non è per tutti e non è l’importo totale.
Solitamente si pensa che spetti al coniuge, la reversibilità di pensionamento di una persona deceduta. Ma non è solo questa la possibilità prevista per i parenti che perdono una persona cara. Infatti anche i figli, entro certe condizioni posson accedere alla reversibilità del parente.
Con reversibilità verso i figli si intende il passaggio dell’assegno pensionistico, o dell’assicurato, verso i figli della persona venuta a mancare. Quindi il figlio, o i figli, hanno diritto alla pensione indiretta del genitore ma solo in alcuni casi specifici.
Infatti mentre al coniuge la reversibilità spetta quasi in ogni caso, anche se separato o divorziato nel caso in cui fosse comunque stato riconosciuto un assegno di mantenimento, per il passaggio ai figli la situazione non è così ovvia e semplice.
I figli possono ottenere i contributi versati dal genitore deceduto e non lasciarli quindi allo Stato solo in alcuni casi ben specifici. Elencando quelli di maggior rilievo vediamo che ne hanno diritto i figli che risultano minorenni al momento del decesso del genitore, i figli inabili al lavoro e a carico del genitore alla data del decesso, di questi ultimi non diventa discriminante il fattore dell’età.
Rientrano nella categoria anche i figli, che risultino comunque a carico del genitore, maggiorenni che non lavorano ma che studiano, che frequentano scuole o corsi di formazione. Per queste categorie è invece necessario che non abbiano superato i 21 anni di età.
Stesso discorso vale per i figli maggiorenni che risultano essere a carico del defunto, che non lavorano, e che studiano presso le università. Per loro il limite di età per poter usufruire della reversibilità sale a 26 anni. Quindi anche i figli possono accedere alla reversibilità ma in maniera limitate e se non rientrano in questi requisiti sarà lo Stato a incassare tutti gli anni di contributi versati dal genitore defunto.
Anche l’importo dovrà essere calcolato. Infatti non spetterà quello che avrebbe preso la persona pensionata, ma la reversibilità riguarda solo una parte. L’80% spetta al coniuge con un figlio, il 60% al coniuge senza figli o senza più figli a carico, il 100% al coniuge con due o più figli. Per la reversibilità ai figli e quindi in assenza del coniuge spetterà il 70% se è presente solo un figlio, l’80% se sono due figli e il 100% se si tratta di tre o più figli.