Assegno unico: si era parlato di maggiorazioni nelle scorse settimane per alcuni genitori, ora l’Inps fa un’ulteriore specificazione
Sono milioni gli italiani che stanno facendo la domanda per l’Assegno Unico e Universale, praticamente tutti i genitori che hanno figli a carico fino ai 21 anni. Una vastissima fascia considerando che il bonus – vera e propria rivoluzione in Italia – spetta anche a chi ha un Isee alto (o nella domanda non lo presenta proprio), pur se in questi casi si ottiene il minimo.
È possibile fare richiesta da gennaio e a marzo sono arrivati i primi versamenti. L’Inps con le varie circolari ha fatto sempre ulteriori specificazioni. Uno degli ultimi chiarimenti riguarda i casi in cui entrambi i genitori sono titolari di un reddito da lavoro: la legge prevede una maggiorazione di 30 euro mensili per cianscun figlio minore.
Spetta a chi ha un Isee che sia pari o inferiore ai 15 mila euro. Diminuisce con l’aumentare dell’Isee e fino ad annullarsi al raggiungimento dei 40 mila euro. Superata tale soglia la maggiorazione non spetta.
Assegno unico: perché anche i titolari di Naspi hanno diritto
L’Istituto Nazionale di Previdenza con il messaggio numero 1714 del 20 aprile 2022 ha chiarito altri punti dell’Assegno Unico. Otre a quanto detto finora, l’importo aggiuntivo spetta anche ai titolari di Naspi o Dis-Coll. Il diritto alla maggiorazione spetta anche ai genitori lavoratori agricoli autonomi.
Poniamo maggiore attenzione alle maggiorazione per i genitori lavoratori che, come detto, è pari a 30 euro al mese se l’Isee non supera i 15 mila euro annui, fino ai 40 mila.
Per ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni, è necessario che i genitori abbiano redditi da lavoro dipendente o assimilati, redditi da pensione, da lavoro autonomo o d’impresa.
Siccome anche la disoccupazione rientra tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, è nella casistica per le maggiorazioni: i beneficiari perà devono risultare percettore delle prestazioni Naspi o Dis-Coll quando si presenta la domanda o per un periodo prevalante dell’anno in corso.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli, l’Inps cita l’articolo 32 del TUIR secondo il quale il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, imputabile al capitale di esercizio ma anche al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole sul terreno.