Una sentenza del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, di aprile 2022 apre scenari imprevisti relativamente al risarcimento in ambito Case Popolari. Ecco di cosa si tratta
Lo scorso 4 aprile il Tribunale Amministrativo Regionale, il famigerato TAR, del Piemonte, ha emesso una sentenza i cui effetti, nel tempo, rischiano di generare una vera e propria valanga di ricorso. “Vittima” della sentenza del TAR piemontese è l’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale l’ente di diritto pubblico che ha il compito di gestire l’immenso patrimonio delle case popolari.
La sentenza in questione, la numero 316/2022, prende le mosse da una serie di ricorsi avviati da cittadini residenti in un Ente Locale del Piemonte che si erano visto negare il diritto all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale.
In particolare, i cittadini promotori del ricorso, hanno avviato la procedura verso l’Ater a valle di una serie ripetuti di rifiuti di consegnare le chiavi di casa, e la relativa assegnazione formale, di alloggi per cui i cittadini stessi vantavano un diritto.
Dal canto suo l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale piemontese aveva evidenziato in sede di dibattimento come la mancata assegnazione degli alloggi avesse almeno tre validi motivi.
Il primo una morosità pregressa, il secondo il sovradimensionamento dell’alloggio rispetto alla famiglia che ne faceva richiesta, il terzo la dichiarazione ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente, non corrispondente alla reale condizione economica dei richiedenti. Motivi ai quali si aggiungeva la mancata collaborazione attiva per risolvere in maniera bonaria la mancanza di requisiti.
Tutti fattori che secondo i legali dell’Ater avrebbero dovuto garantire il respingimento del ricorso. Ma il TAR del Piemonte ha deciso diversamente. Anche in questo caso sono tre i motivi essenziali che hanno indirizzato la sentenza in favore dei ricorrenti.
Il primo l’aggravamento delle condizioni fisiche e psichiche dei ricorrenti in seguito alla mancata assegnazione dell’alloggio; il secondo doversi sobbarcare spese impreviste per pagare altri alloggi, più onerosi di quelli Ater nel periodo di attesa; il terzo, il rischio, oggettivo, di veder assegnati ad altri inquilini l’alloggio richiesto.
La sentenza del 4 aprile del TAR del Piemonte riconosce l’illeggitimittà del diniego all’assegnazione dell’alloggio da parte dell’Ente Locale. Ed al tempo stesso obbliga l’Ater, non solo ad assegnare le case popolari, nel dispositivo della sentenza si evince che la situazione documentale da parte degli aventi diritti è stata sanata, ma anche a fornire un congruo risarcimento.
Risarcimento che sarà, ovviamente, vincolato e parametrato rispetto alle singole richieste, con l’aggiunta, certa degli interessi compensativi del danno subito. Una sentenza, a suo modo, rivoluzionaria che probabilmente farà giurisprudenza in casi analoghi sparsi, a macchia di leopardo, su tutto il territorio nazionale.