A causa di un malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate è stata disposta la proroga di alcune scadenze fiscali: quali?
Il 30 marzo scorso, il sito dell’Agenzia delle Entrate ha iniziato a manifestare alcuni problemi. Il malfunzionamento è stato comunicato sia dallo stesso Ente che dalla Sogei, società che si occupa della gestione del sito. Purtroppo, però, pare che il down non sia mai rientrato causando tutti i disservizi del caso. Perché a fine mese diverse erano le scadenze fiscali con cui erano impegnati i professionisti.
Per tale ragione a breve sarà pubblicato un nuovo calendario contente una proroga per tutti quegli adempimenti che avrebbero dovuto essere compiuti entro la fine del mese di marzo.
Agenzia delle Entrate, proroga delle scadenze a causa di un malfunzionamento del sito
Una rimessione in termini, questo quanto dovrebbe essere disposto – in merito alle scadenze fiscali del mese di marzo- a seguito del malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate. Una proroga, dunque, che consentirà ai professionisti di adempiere ai propri obblighi senza incorrere in sanzioni.
L’Ente – riporta Money.it- in uno alla Sogei, ha pubblicato una nota nella quale ha spiegato l’accaduto: “Si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 di ieri, 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.” Contestualmente è stato reso noto il blocco di tutto il comparto fiscale.
Per tale ragione si è optato per l’emissione di un provvedimento di proroga che a breve dovrebbe essere pubblicato, non appena la Sogei avrà ripristinato i servizi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento, scadenti in un periodo di malfunzionamento del sito saranno appunto prorogati attraverso apposito provvedimento che verrà pubblicato sul sito istituzionale.
Ma quali erano le scadenze? In primis l’invio delle fatture elettroniche emesse tra il 18/19 marzo. In caso di ritardi, in questi casi, la sanzione erogata sarebbe pari dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile. Vi era, poi, il bonus pubblicità ed il credito di imposta. Per i lavori edili, infatti, alla fine dello scorso mese, andavano comunicate all’Agenzia le diverse alternative alla detrazione, ossia ad esempio l’opzione di avvalimento della cessione del credito.