Recesso del contratto: tutto quello che c’è da sapere

Cos’è il recesso del contratto e come farlo valere: tutto quello che dice la legge sull’istituto dello scioglimento contrattuale disciplinato dall’art.1373 c.c.

Recesso contratto tutto quello da sapere
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Una volta sottoscritto un contratto, non è detto che questo debba continuare a rimanere in essere per sempre. Oltre alla naturale scadenza dello stesso, che potrebbe essere stata stabilita dalle parti, è possibile che per le ragioni più disparate vengano meno prima le condizioni che hanno portato alla sua stipula.

A tal proposito è necessario essere a conoscenza dell’istituto del recesso dal contratto, disciplinato dall’art.1373 c.c.

Recesso del contratto, tutto quello che dice la legge su questo istituto

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Attraverso il recesso, due parti che hanno sottoscritto un contratto possono ritenersi svincolate da esso. Ciò può avvenire per comune volontà, unilateralmente o ancora per altre cause di cui si parlerà di seguito.

Di norma il codice civile prevede che per il recesso vi sia il consenso di entrambe le parti. Tuttavia vi sono casi in cui, è possibile che solo uno dei contraenti possa decidere anche per l’altro. Si tratta di ipotesi tassativamente previste come ad esempio nel comodato d’uso. In tale circostanza il comodatario è obbligato a restituire l’immobile in caso di espressa richiesta del comodante.

Ma il recesso oltre ad essere disciplinato dal Codice civile è un atto inserito anche nel Codice del consumo e riguarda tutti quei patti conclusi a distanza ossia fuori da un negozio fisico.

Effettuata questa breve premessa, è possibile parlare dei vari tipi di recesso. Il primo è quello volontario tramite cui le parti stabiliscono le condizioni. Poi vi è quello legale ossia garantito dalla legge. Esercitare tale diritto non richiede grandi formule, basterà che la comunicazione avvenga specificando puntualmente la volontà delle parti senza lasciare dubbi sui propri intenti. Inoltre imprescindibile sarà la firma.

Ma esistono dei termini entro cui far valere il recesso? La risposta è sì. Diversamente ogni contratto sarebbe in balia dell’incertezza. A darne contezza è sempre il codice civile che parla di esecuzione immediata o differita. Nel primo caso il recesso può essere esercitato fino a quando il contratto non è stato eseguito, differita invece contempla il recesso anche quando ciò sia avvenuto.

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