Il regime forfettario e la flat tax, sono agevolazioni vantaggiose ma alle quali possono accedere solo alcune categorie di lavoratori e di imprese. Vediamo quali i requisiti necessari.
Nel 2014, con la legge 190 articolo 1 commi dal 54 all’89, venne introdotto il regime agevolato per le Partite Iva denominato Forfettario. Negli anni la normativa è stata rivista e modificata diverse volte fino al Decreto Legge 124 del 2019.
Il regime forfettario offre la possibilità di avere una certa agevolazione fiscale sui versamenti e i contributi. In scienze delle finanze viene chiamata Flat Tax quel sistema fiscale basato appunto su un’aliquota fissa al netto delle detrazioni fiscali.
Come tutte le agevolazioni però la possibilità di accedere a una tassazione con aliquota fissa non è prevista per tutti coloro che hanno una partita iva, ma solo per alcuni lavoratori che rientrano in determinati requisiti.
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Chi viene escluso dalla flat tax
Ad avere accesso al regime di tipo forfettario sono tutte quelle imprese e professionisti che dichiarano annualmente un fatturato complessivo non superiore a 65.000 euro. Inoltre anche le spese per il personale sono un requisito fondamentale e queste devono risultare inferiori a 20.000 euro.
Il regime forfettario offre quindi l’imposta sostitutiva unica agevolata al 15% o al 5% (Irpef e Irap), l’esclusione del pagamento dell’Iva e la possibilità di portare in deduzione le spese previdenziali. Da questo tipo di agevolazione sono escluse quelle attività e quei lavoratori che presentano alcune delle seguenti caratteristiche.
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Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate risultano incompatibili per l’accesso alla flat tax alcuni regimi speciali di Iva. Di questi fanno parte ad esempio attività di Sali e tabacchi, l’editoria, l’agricoltura, la vendita di biglietti per il trasporto pubblico, agenzie di viaggio e turismo, agriturismi e molti altri.
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Inoltre sono esclusi dalla flat tax le cessioni di fabbricati, come anche il controllo di SRL o associazioni in partecipazione. Non possono accedere all’agevolazione neanche i redditi da lavoro dipendente o quello assimilato oltre i 30.000 euro.