Nuovi limiti e requisiti per beneficiare del regime forfettario. quali le cause di esclusione?
La flat tax prevista dal regime forfettario consente ai lavoratori autonomi come commercianti, artigiani e liberi professionisti di avvalersi di un regime fiscale agevolato, semplificando di fatto la gestione della Partita IVA, riducendone il peso delle imposte. Tali lavoratori non devono superare i 65.000 euro di ricavi e compensi annui e avere le spese per il personale non superiori a 20.000 euro.
Nel 2022 chi dovesse scegliere di assoggettarsi al regime forfettario è tenuto a versare un’unica imposta sostitutiva con aliquota fissa al 15% sull’imponibile, vale a dire sul fatturato annuo, togliendo la quota versata nello stesso periodo per i contributi ed una percentuale delle spese sostenute che si diversifica a seconda della tipologia del contribuente: 22% i professionisti, 33% gli artigiani e ben 60% i commercianti. L’aliquota dell’imposta sostitutiva si riduce al 5% del reddito imponibile nei primi 5 anni di attività. Questo a determinate condizioni e a seconda della loro durata nel tempo.
All’interno dell’universo del regime forfettario gravitano le cosiddette cause di esclusione che non solo impediscono d fatto l’accesso all’agevolazione, ma qualora si verificassero successivamente, ne determinerebbero l’uscita a partire dall’anno successivo. La preclusione si concretizza per chi si avvale di Regimi speciali IVA o Regimi forfettari di determinazione di reddito, per le Partite IVA di alcuni settori come l’agricoltura, l’editoria, vendita sale e tabacchi, gestione servizi telefonia, vendita a domicilio, agenzie di viaggi e turismi e agriturismi.
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Alle categorie già citate si aggiungono i lavoratori residenti all’estero, tranne coloro che si trovano in un paese della UE, e producono almeno il 75% del reddito complessivo in Italia e chi effettua in via esclusiva cessioni di fabbricati, terreni o mezzi di trasporto nuovi. Si prosegue con i lavoratori che assieme all’attività svolta con la Partita IVA possiedono quote di partecipazione in società di persone o di capitali o controllano anche indirettamente società a responsabilità limitata.
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E’ utile aggiungere che come vi è l’uscita al verificarsi delle cause di esclusione, allo stesso modo al loro venir meno vi è nuovamente la possibilità di accesso al regime forfettario.