A chi spettano le spese del tetto del condominio? Spesso queste sottigliezze sono fonte di incomprensioni. Ecco a voi la verità in base alla Legge.
La vita in condomino può essere davvero difficile, avere a che fare con i vicini potrebbe risultare una vera e propria impresa, specie in riferimento agli obblighi che i residenti hanno verso quello stabile.
Spesso e volentieri sentiamo parlare di riunioni condominiali all’ultimo sangue, in senso figurato ovviamente, proprio per sottolineare il fatto che normali momenti di confronto possono trasformarsi in vere e proprie arringhe. Oggi sottoponiamo alla vostra attenzione un problema ricorrente.
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In merito interviene la giurisprudenza, di fatti i rapporti tra condomini sono disciplinati da apposite Leggi. Nella fattispecie si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4709 del 12 ottobre 2021.
Il fatto: si chiamavano in giudizio i proprietari di un appartamento condominiale all’ultimo piano che avevano adibito il tetto ( riservato a tutti i condomini) ad uso esclusivo, quindi privato.
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In tal senso dobbiamo far capo all’art. 1102 del codice civile, che disciplina la possibilità di usufruire degli spazi comuni da parte di un singolo comproprietario. Tale disciplina prevede che il singolo possa apportare, a sue spese, delle migliorie per il godimento del bene comune.
La Cassazione si è pronunciata sulla questione, il proprietario dell’ultimo piano del condominio, può trasformare a suo piacimento il terrazzo a patto e condizioni che non vengano modificate in modo evidente quelle aree destinate al bene comune, inoltre i lavori in essere non devono in alcun modo rendere meno sicuro lo stabile.
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Se vengono meno queste condizioni allora l’appropriazione è illegittima e chi ha svolto i lavori in questione deve provvedere al ripristino dello stabile originale. Grazie a questa sentenza si vanno a sedare dubbi comuni che nascono nel vivere quotidiano all’interno di un condominio.