Per ottenere un rimborso da parte della propria banca per un prelievo illecito dopo il furto del bancomat è necessario che non sussistano dolo o colpa grave: cosa significa?
Può succedere di perdere il proprio bancomat o che addirittura venga rubato. Il problema non riguarda lo smarrimento fisico della tessera, bensì, la possibilità che vengano effettuati dei prelievi illeciti. Qualora ciò dovesse accadere, l’utente che ha subito il furto può richiedere un rimborso alla propria banca, purché questa non dimostri ci sia stato dolo o colpa grave da chi richiede la restituzione della somma. Ad affermarlo il Giudice di Pace di Ferentino.
Furto del Bancomat e prelievo illecito di somme, quando alla banca non spetta il rimborso
Per il Giudice di Pace di Ferentino nel caso in cui un correntista chieda alla propria banca il rimborso di somme illecitamente prelevate, è necessario che l’atto non si sia concretato per suo dolo o colpa grave. Stando a quanto riporta la redazione di Studio Cataldi, il giudice avrebbe applicato un orientamento consolidato.
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Nel caso di specie un uomo aveva presentato ricorso contro la propria banca a seguito di un prelievo illecito avvenuto sul suo conto dopo il furto del bancomat. L’attore aveva sporto denuncia per l’accaduto. Dalle indagini, però, era emerso che la banca da cui si presumeva fossero state prese le somme non aveva un accesso fisico allo sportello. Per il giudice, quindi, il Pin della carta era stato scoperto con altri metodi, ossia a causa di un buco nel sistema informatico dell’Istituto. Per tale ragione il giudice accertava la responsabilità di quest’ultimo in quanto non era stato in grado di porre in essere tutte le misure di sicurezza per tutelare il correntista.
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Non solo, l’Istituto non aveva neppure dimostrato che il prelievo si era verificato per negligenza o colpa grave dell’attore. Sarebbe proprio questa, infatti, la circostanza che dovrebbe sussistere per la legge affinchè la banca possa “scampare” al rimborso, ossia fornendo la prova che il correntista abbia contribuito al verificarsi dell’evento. L’onere della prova incombe quindi sul convenuto istituto. Non spetta, quindi, al cliente dimostrare di essere stato diligente e di aver posto in essere tutte le cautele per scongiurare un possibile prelievo illecito.