La Corte di Cassazione, si sarebbe espressa per l’ennesima volta sul tema delle multe comminate tramite autovelox: quando non bisogna pagare.
Le multe collegate all’eccesso di velocità sono tra le più frequenti in Italia, subito dopo quelle per l’utilizzo di dispositivi elettronici alla guida. Le sanzioni elevate tramite misurazione con autovelox, però, al contempo sono anche quelle che più facilmente gli automobilisti decidono di impugnare. Un’ingente mole quella di ricorsi aventi ad oggetto tale materia che più volte ha portato la Corte di Cassazione ad esprimersi sul non dovuto pagamento al ricorrere di determinate circostanze. L’ultima agli inizi del mese di febbraio.
Multe autovelox, le ultime dalla Cassazione: quando non si deve pagare
Con l’ordinanza n.4002 dell’8 febbraio 2022 la Corte di Cassazione è tornata sulle sanzioni comminate tramite rilevazione della velocità con autovelox. Una pronuncia dai tratti rivoluzionari che ha riguardato nello specifico le multe elevate tramite apparecchi installati sulle cosiddette auto civetta della polizia.
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Consolidato ad oggi l’orientamento per cui affinché una sanzione per tale infrazione al Codice della Strada sia valida, il guidatore debba essere informato della presenza dell’autovelox attraverso della cartellonistica. Tramite la nuova sentenza, però, gli Ermellini hanno aggiunto un ulteriore elemento, non è più sufficiente la segnalazione, ma l’apparecchio nella specifica circostanza in cui sia mobile deve essere anche ben visibile. Una pronuncia rivoluzionaria che adesso potrebbe aprire ad un’ingente scia di ricorsi.
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Nello specifico, la Corte ha dichiarato come valide siano le multe se comminate tramite autovelox su auto civetta, ossia in “borghese”. Ma se non perfettamente individuabile, allora, queste multe saranno impugnabili. All’interno del dispositivo, riporta Money.it, si legge come in forza dell’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, dispone che gli autovelox debbano essere “segnalati e ben visibili”. Inciso che secondo gli Ermellini va interpretato in senso strettissimo e ciò varrebbe sia per gli apparecchi fissi che per quelli mobili. I due principi andrebbero applicati distintamente e non in maniera alternativa l’uno all’altro.
I giudici di Legittimità così si sono espressi all’esito di un ricorso presentato da un automobilista che aveva impugnato una multa per eccesso di velocità comminatagli appunto dalla rilevazione tramite un dispositivo su un auto civetta. Prima della Cassazione, i giudici di primo e secondo grado avevano dato torto all’uomo.