Dettagli, modifiche e chiarimenti sul Superbonus 110% e tutto quello che c’è da sapere sugli interventi volti all’adeguamento sismico.
In Italia la situazione economica è davvero critica e lo è anche, ovviamente, quella lavorativa. Il governo alletta sempre più persone speranzose di risollevare la propria situazione con dei bonus i quali però prevedono inevitabilmente dei criteri che pongono dei limiti.
Si è tanto parlato del Superbonus 110%, ovvero di una misura volta a rendere più efficiente e sicure le abitazioni degli italiani. Introdotta da D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34 prevede che gli interventi per la riqualifica degli immobili. Questi sono lavori che possono essere svolti anche senza alcuna spesa da parte del cittadino.
Il bonus si differenzia in due categorie: il Super Ecobonus che vuole agevolare i lavori di efficientamento energetico e il Super Sismabonus che invece mira a quelli di adeguamento antisismico. L’incentivo si concretizza in una detrazione pari appunto al 110% sulle spese effettuate a tali scopi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Ma ora sembrano esserci dei dubbi riguardanti tali bonus.
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A quanto sembra risulta necessario fare dei chiarimenti in merito all’arrivo della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha aggiunto all’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 8-ter. Si tratta di alcuni dettagli riguardanti gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi in alcune date.
Tutti sanno quanto il terremoto ha gravato sull’Italia in questi anni. Sia dal punto di vista affettivo che quello economico e a distanza di molto tempo ancora i problemi legati a molte famiglie coinvolte non sono stati ancora risolti.
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Si parla quindi di una questione delicata, specie in un Paese come l’Italia che è a costante e evidente rischio sismico. Motivo per il quale sarebbe d’obbligo un vasto intervento di sicurezza immobiliare su tutto il territorio nazionale. Ma le cose vanno fatte a piccoli passi e per ora il bonus in questione offre delle possibilità anche se ci sono dei limiti che sarebbe bene conoscere.
Infatti le disposizioni previste dall’aggiunta al comma 8-ter non si applicherebbero agli interventi su quegli edifici che, pur trovandosi nei Comuni colpiti dal terremoto, non hanno subito danni a causa di eventi sismici.
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Si considera inoltre che visto il limite posto in riferimento alle date, ovvero agli interventi nei comuni di quei territori colpiti dal sisma dal 1° aprile 2009 con stato di emergenza dichiarato, si allarga la lista dei Comuni che potrebbero considerare un aiuto nella riqualificazione delle abitazioni.