Anche chi in un primo momento si era visto negare l’accesso all’assegno di invalidità per un preciso motivo ora può percepirlo.
Assegno di invalidità, il Decreto Fisco e Lavoro ha disposto la legittimità nel cumulare lo stesso con un reddito derivante da un regolare impiego, nel caso per l’appunto di soggetti disabili. Il tutto può avvenire nel caso in cui sussista la presenza di un Isee all’anno contenuto e che non superi nel dettaglio poco meno di 5mila euro.
Questa è una novità importante dal momento che l’assegno di invalidità, fino alla fine del 2021, era negato a quei soggetti affetti da invalidità parziale fino anche al 99% (ed a partire dal 74%, n.d.r.) ma che risultavano compatibili con lo svolgimento di una attività lavorativa.
Per l’Inps infatti l’assegno di invalidità spettava a persone esclusivamente disoccupate. Cosa che escludeva quindi tutti coloro che producono un reddito di qualsiasi importo. Ma adesso le cose sono cambiate, e su precisa delibera delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato.
Quindi ora è possibile cumulare al proprio reddito – sempre inferiore ai 4931mila euro all’anno, per la precisione – anche l’assegno di invalidità da 287 euro al mese. A fornirlo, come è facile intuire, è l’INPS, a persone affette da una invalidità civile accertata di grado pari o superiore al 74%.
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Ha un periodo di validità di 13 mesi, per individui con una età compresa tra i 18 ed i 67 anni. Se si ha un lavoro con un impegno minimo è necessario risultare iscritti alle liste di collocamento mirato. I lavori compatibili sono quelli di piccola entità, che forniscano un riconoscimento economico di massimo 400 euro mensili. Ma ovviamente vale anche per i disabili disoccupati.
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Il fatto di riconsiderare la natura dell’assegno riservato a chi è invalido è una notizia molto buona. Difatti esistono anche persone disabili che però non sempre possono godere dell’aiuto delle rispettive famiglie. Per cui è richiesto un surplus economico allo scopo di potere affrontare le necessarie spese di cura e di mantenimento.