Il CCNL ristorazione include diverse disposizioni sul lavoro a tempo parziale. Scopriamo insieme come funziona.
Il CCNL ristorazione è un testo in vigore dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022. Sono già in corso le procedure di un rinnovo del CCNL che, però, non sarà così agevole.
Il CCNL ristorazione è diviso in una parte generale e una parte speciale, in titoli e in capi e all’art. 77 si individua il rapporto di lavoro a tempo parziale, considerato “mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo”.
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Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro svolto con orario minore rispetto a quello stabilito dal CCNL. Permette la flessibilità della forza lavoro in relazione alla variabilità dei flussi di attività e offre una risposta alle esigenze specifiche dei lavoratori del settore ristorazione. Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro full time in tempo parziale, il CCNL ristorazione consente l’assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale.
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L’art. 77 disciplina anche l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale, che si compie con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto previsto dall’art. 111, prestazioni di attività a tempo pieno, ma solo in periodi prestabiliti, combinazioni delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro appena citate.
Il CCNL ristorazione indica anche che la disciplina deve applicarsi in merito a clausole elastiche, prevedendo la possibilità di aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato o di pattuire variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. L’accordo tra le parti firmatarie rispetto alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto e il termine di preavviso per l’esercizio di queste clausole è di almeno due giorni.
L’art. 84 del CCNL fissa anche le regole per il cd. part time weekend, dove datore e lavoratore possono stipulare contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, in caso di studenti o percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito. In ogni caso, la prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere suddivisa nell’arco della giornata.