L’utilizzo del conto corrente comporta delle problematiche legali. Sei al corrente delle differenze che intercorrono tra il conto corrente cointestato a firma congiunta e disgiunta? Analizziamole insieme.
Il conto corrente è uno strumento che oggi utilizziamo all’ordine del giorno: sempre più aspetti della nostra vita quotidiana dipendono da esso.
Ma non sono poche le problematiche legali legate ai conti. Vengono regolate sia con normative del codice civile, sia con contratti, sia dalla giurisprudenza.
Uno dei problemi più frequenti si cela dietro la differenza tra il conto corrente cointestato a firma congiunta e a firma disgiunta, soprattutto in un caso particolare.
Sostanzialmente, la differenza riguarda i diversi poteri di firma, nel caso del conto cointestato. Capita spesso che il conto in questione abbia più di un intestatario.
In caso di firma congiunta, un’operazione deve essere approvata tramite la firma di tutti i cointestatari di quel dato conto, altrimenti la procedura non può andare avanti.
Ma nel caso di firma disgiunta, ogni titolare del conto può agire in autonomia, anche senza l’autorizzazione firmata degli altri cointestatari.
Però subentra un grandissimo dilemma a cui molti non sanno trovare risposta: nel caso di firma disgiunta, uno degli intestatari del conto, può chiuderlo autonomamente e appropriarsi dell’intera somma versata?
Conto corrente cointestato a firma congiunta e conto corrente cointestato a firma disgiunta: queste sono le differenze
La domanda che si sono posti in molti riguarda la possibilità, da parte di uno dei cointestatari del conto corrente, di chiuderlo senza il consenso degli altri nel caso di firma disgiunta, e disporre dell’intera somma giacente.
Davanti a tale richiesta, solitamente le banche hanno risposto con dissenso. In particolar modo, in caso di morte di uno dei cointestatari.
Perché le banche hanno rifiutato questa manovra? La ragione principale riguarda l’evitare ripercussioni legali da parte di eventuali eredi.
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Però, una giurisprudenza recentemente approvata dalla Cassazione riguarda la possibilità di prelevare anche l’intera somma di denaro sul conto da parte di uno dei titolari, nel caso di firma disgiunta. E l’istituto scarica tutta la responsabilità al contitolare in questione, non entrando all’interno di eventuali sollevazioni avanzate dagli eredi.
Non è raro, tuttavia, che alcune banche per non sbagliare si oppongano, soprattutto in caso di morte degli altri.
Il consiglio che si può dare a chi dovesse trovarsi in questa situazione è di trasferire la cifra residua su un altro conto o di chiuderlo utilizzando la portabilità. Quest’ultima consente di trasferire un conto corrente ad una nuova banca che prende in carico anche il compito di chiudere i rapporti del nuovo cliente con il vecchio istituto.
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Qualora ancora non andassero a buon fine le operazioni, un legale potrebbe scrivere alla banca in questione e fare in modo che la legge provveda a chiudere il conto entro 12 giorni lavorativi pena il pagamento di un indennizzo per ogni giorno di ritardo.
Al contrario, nel caso di firma congiunta il contitolare non potrà effettuare alcuna operazione: né prelievi, né giroconti o bonifici, né chiudere il conto.