Superbonus 110%. Abolizione tetto Isee per le villette unifamiliari e altre importanti novità
Pubblicato da
Daniela
3 anni fa
Superbonus 110%. Trovata l’intesa in Senato su villette e abolizione tetto Isee. Importanti novità anche sulla proroga dell’incentivo
Il Superbonus 110% è un incentivo introdotto con il Decreto Rilancioconvertito in legge che permette di realizzare interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti o la messa in sicurezza dal rischio sismico, ottenendo un’agevolazione fiscale del 110%.
I beneficiari possono essere condomìni, persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento. Annoverati anche istituti autonomi case popolari, cooperative onlus e associazioni di volontariato ma anche associazioni e società sportive dilettantistiche.
Superbonus 110%: quali sono le novità
È arrivata la notizia ufficiale della proroga del Superbonus 110% che diverrà definitiva con la conferma della Legge di bilancio 2022. Una delle novità più importanti riguarda l’eliminazione del tetto ISEE di 25mila euro per le villette unifamiliari. Inoltre, l’agevolazione sarà valida per tutto il 2025 nelle aree colpite in passato da eventi sismici e per lavori effettuati a partire dal 2009.
In precedenza l’incentivo spettava a chi avesse sostenuto spese compatibili dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’Agenzia delle Entrate rende note adesso le nuove scadenze.
30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio).
30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio).
31 dicembre 2022 dai condomìni (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio).
30 giugno 2023 dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).