Un amministratore di condominio ha il potere di far pagare ai condomini i debiti di un inquilino moroso, dividendo in parti uguali i costi? Scopriamolo
La vita in condominio, si sa, non è certo facile così come non lo è amministrarla. Sono tante le beghe da sciogliere, inasprite in taluni casi dall’impossibilità di poter sfuggire ai propri “avversari” perché, fin dei conti, sono coloro che ci abitano accanto.
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Sarebbe sempre bene, quindi, affrontare le discussioni con il massimo del rispetto e dell’educazione, affidandosi ai capi condomini. Essi, a loro volta, devono seguire categoricamente le norme imposte dalla legge. Per ipotesi immaginiamo che un amministratore arbitrariamente decida di spalmare i debiti di un inquilino moroso su tutti gli altri. Ipotizziamo, inoltre, che questi sia nullatenente, deceduto e senza eredi. Può un amministratore prendere la suddetta decisione?
Spalmare i debiti di un inquilino moroso sugli altri. I condomini si possono opporre?
Partiamo dal presupposto che non può esistere un condomino nullatenente perché, in quanto tenutario dell’immobile, possiede un bene che, in caso di debiti, è sempre pignorabile.
Inoltre, le spese condominiali non sono uguali per tutti ma sono sempre da ripartire in base alle tabelle millesimali di proprietà.
Tenuti presenti questi due fattori, ricordiamo inoltre che la legge stabilisce che sia l’assemblea fatta dai condomini ad avere l’ultima parola sulle decisioni da prendere. Nel caso specifico di un inquilino moroso, defunto e senza eredi, che non possa quindi versare la propria quota di debito, l’assemblea può decidere di spalmare il costo sugli altri inquilini ma solo se il consenso viene espresso all’unanimità.
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Ciò significa che l’amministratore non può arrogarsi il diritto di scegliere per gli altri anche perché verrebbe meno la regola già citata della ripartizione delle quote secondo i millesimi di proprietà.
Anche se dovesse esserci un solo condomino che non vuole sobbarcarsi costi non propri, ha facoltà di farlo e di opporsi. Se gli altri sono d’accordo in maggioranza, ha comunque possibilità di impugnare la delibera entro 30 giorni da quando è stata emessa o, se assente, da quando ha ricevuto comunicazione con relativo verbale.