Inps, restituzione di somme percepite: una circolare rende note le modalità

Attraverso una circolare del 22 novembre, l’Inps ha reso note le modalità con cui alcuni cittadini dovranno restituire delle somme che hanno percepito.

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Guai in vista per alcuni cittadini. L’Inps attraverso una propria circolare del 22 novembre, ha reso noto che coloro i quali hanno percepito indebitamente delle somme dall’Istituto dovranno ben presto restituirle. In realtà non si tratta di nulla di nuovo. È un meccanismo da sempre messo in moto allorquando vi sono state delle erogazioni per le quali non sussistevano i presupposti.

Inps, restituzione somme indebitamente percepite: arriva la circolare

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Appurato che delle somme sono state indebitamente percepite, come deve fare il cittadino per provvedere alla loro restituzione all’Inps? Proprio sul punto è intervenuto l’Istituto con una circolare del 22 novembre nella quale ha spiegato l’iter da seguire.

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Il documento dell’Inps fornisce, infatti, con puntualità tutte le indicazioni relative alle modalità di restituzione come previsto dal Dl 34 del 19 maggio 2020. Nello specifico vengono indicati parametri in base ai quali viene effettuato il calcolo relativo alle somme che non avrebbero dovuto essere incassate. Nella circolare, in virtù del Dl poc’anzi citato, viene specificato come se quanto percepito sia stato assoggettato a ritenuta, quest’ultima dovrà essere restituita direttamente da chi è contratto il debito al suo netto.

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Stando a quanto riporta Trend-online, sono innumerevoli i motivi per i quali l’Inps potrebbe chiedere la ripetizione: dalla mancanza di requisiti per l’accesso ad eventuali bonus. Ed ancora a seguito di un ricalcolo. All’esito di quest’ultimo, il contribuente potrebbe aver percepito più di quanto dovuto e da qui emergerebbe la revisione. Ovviamente, se l’errore dipende direttamente dall’Istituto, il cittadino non sarà tenuto a restituire alcunché.

Se la colpa è, invece, del dichiarante il quadro cambierà nettamente. Si pensi a chi non ha correttamente dichiarato i propri redditi ed avrebbe, quindi, usufruito di agevolazioni a lui non spettanti.

Le somme – come anticipato- se soggette a ritenute dovranno essere restituite dal debitore al netto non andando poi a divenire onere deducibile per il cittadino ossia quelle che poi potranno essere sottratte al reddito complessivo ai fini IRPEF.

Al sostituto d’imposta, invece, spetterà la corresponsione del credito di imposta pari al 30% delle somme oggetto di ripetizione.

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