Rottura del fidanzamento prima del matrimonio. Se una coppia di fidanzati decide di lasciarsi prima del grande passo, a chi vanno i regali? Si ha diritto a un risarcimento?
Il matrimonio è decisamente uno dei passi più importanti (ma non obbligatorio) nell’esistenza di un essere umano. Prima di compierlo è necessario che siano ben chiari a entrambi i componenti della coppia quali siano i diritti e i doveri a cui andranno incontro legandosi giuridicamente a un’altra persona, sperando che che la loro unione duri per tutta la vita.
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Se già i presupposti, però, sono sfavorevoli, è lecito che si incorra in una rottura del fidanzamento prima del matrimonio, in modo da scongiurare conseguenze più gravi o spiacevoli come quella di un divorzio. Ma cosa accade se le nozze vengono disdette poco prima della celebrazione? Scopriamo se si può avere diritto a un risarcimento e a chi vanno i regali obnuziali, ossia fatti in vista dell’unione.
Il matrimonio in Italia comporta, secondo la legge, precisi diritti e doveri che regolamentano la vita coniugale degli sposi, i quali si impegnano alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla reciproca fedeltà. Inoltre, se non specificato il contrario, incorreranno anche alla comunione legale dei beni, ossia gli acquisti effettuati mentre il matrimonio è valevole appartengono al 50% a ognuno di essi.
I fidanzati sono tenuti a rendere nota la volontà di sposarsi tramite una sorta di promessa di matrimonio o fidanzamento ufficiale che può risultare evidente tramite le cosiddette pubblicazioni. La loro funzione è proprio quella di manifestare l’intenzione di unirsi civilmente e dare la possibilità a terzi di addurre un’eventuale opposizione.
Cosa accade se gli sposi decidono di annullare il matrimonio poco prima della celebrazione? È bene chiarire che entrambi (o solo uno dei due) hanno il diritto di rompere il fidanzamento in qualsiasi istante, anche dopo la messa in atto delle pubblicazioni.
Ciascuno dei fidanzati può richiedere (entro un anno dalla data del rifiuto di celebrare le nozze) la restituzione dei doni obnuziali, ossia i regali fatti solamente in vista delle nozze.
Facciamo un esempio. Se il fidanzato regala alla propria donna un anello di famiglia in virtù del fatto che presto sarebbe diventata sua moglie, può legittimamente averlo indietro.
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Non vale lo stesso principio per i doni che i membri della coppia si sono scambiati in occasione di altre ricorrenze (compleanno, San Valentino, Natale, ecc.)
Inoltre, è possibile richiedere all’ex partner un risarcimento danno a copertura di tutte le spese sostenute e che non sono poi servite, ad esempio per l’acquisto dell’abito nuziale o la ristrutturazione della casa, oppure costi già affrontati come quelli per il ricevimento, la chiesa, le partecipazioni, la luna di miele, ecc. Ovviamente è il caso di dimostrare che la rottura del fidanzamento sia avvenuta per un valido motivo.