Quando si divorzia, il membro più debole economicamente ha diritto ad un assegno. Ma cosa succede se dopo il divorzio chi incassa l’assegno intraprende una nuova convivenza?
Al termine di un matrimonio arriva sempre una separazione non sempre consensuale con conseguente divorzio.
Con il divorzio generalmente il membro più debole economicamente ha diritto ad un assegno da parte dell’ex coniuge. In questo modo potrà incassare una cifra minima che possa permettergli di mantenere uno stile di vita dignitoso. Questo nel caso in cui la persona in questione non avesse possibilità di guadagno.
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Ma cosa succede se tempo dopo il divorzio, l’ex coniuge più debole economicamente decidesse di intraprendere una nuova convivenza di fatto?
In questi giorni la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza proprio a riguardo, in modo da mettere un punto sulla questione dell’assegno di divorzio.
Diritto all’assegno di divorzio: cosa dice la sentenza
Secondo quanto espresso dalla sentenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, l’inizio di una nuova relazione di fatto con convivenza non implicherebbe la perdita del diritto all’assegno.
Come emesso dalla Corte di Cassazione:
“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”
Ciò significa che per quanto questo possa influire sulla somma di denaro dell’assegno di divorzio, una nuova convivenza di fatto non potrà incidere sulla automatica perdita dell’assegno.
Se l’ex coniuge risulta essere ancora debole economicamente e privo di mezzi per migliorare la sua posizione economica, allora costui avrà ancora diritto all’assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione solo compensativa.