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Attualità

Invalidità Civile, l’Inps avverte: cambiano le regole per l’erogazione

Pubblicato da
Marco Sparta

Da febbraio l’Inps rimodulerà i requisiti per l’assegno di invalidità: l’Istituto attraverso un messaggio ha reso noti i nuovi parametri per l’erogazione.

(cristianstorto – Adobe Stock)

L’Inps, con una nota, ha comunicato che a far data dal 14 ottobre si atterrà ad un’interpretazione letterale della legge relativa alle invalidità civili così come ha fatto la Corte di Cassazione. A partire dal prossimo anno, l’Istituto non emetterà più assegni di invalidità civile a coloro i quali non risultino completamente inattivi.

Invalidità civile, cambiano le regole per l’erogazione: la nota dell’Inps

(Sabine GENET – Pixabay)

Nessuna modifica delle legge, ma solo una sua interpretazione più rigida. Questo il motivo alla base della nota con cui l’Inps ha comunicato che a far data da febbraio 2022 le regole di erogazione dell’assegno di invalidità civile saranno diverso rispetto a quelle attuali.

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In particolare, l’Istituto si sarebbe rifatto ad una sentenza della Corte di Cassazione che, analizzando l’articolo 13 della legge 1971, sostiene che per ottenere l’assegno l’inattività lavorativa deve essere assoluta. Nessun riguardo, dunque, a reddito o altro.

Ma cos’è l’invalidità civile? In sostanza è un sussidio che viene erogato in favore di un soggetto che per qualsiasi motivo non sia più in grado di esercitare attività lavorativa.

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Ai fini del riconoscimento di tale condizione, il soggetto che avanza domanda sarà sottoposto a visita da parte di una commissione che effettivamente verificherà le condizioni di salute. Entro i 10 giorni successivi alla visita, il cittadino avrà comunicazione dell’esito, contro il quale entro 30 giorni è possibile presentare ricorso. Se invece la commissione dovesse accertare l’inabilità al lavoro verrà riconosciuto alla persona un sussidio, nonché prestazioni aggiuntive che possono giovargli a livello sanitario e lavorativo.

Per vedersi riconoscere questi benefici, dunque, deve essere riscontrata un inattività lavorativa, ed è proprio sul punto che si è aperto lo spaccato. Anni addietro la Corte Costituzionale si era espressa su un caso registratosi a Napoli dove ad un uomo era stata negata l’invalidità. La tesi era l’incostituzionalità dell’art.13 della legge numero 118 del 1971 dove parlava della concessione solo in caso di inattività lavorativa. Il ricorrente sosteneva che i parametri per valutare la concessione era anche il reddito.

L’Inps ha continuato a sostenere come l’articolo invece fosse correttamente redatto e che la prassi era quella di concedere il sussidio ogni qualvolta il reddito era inferiore al limite stabilito. La domanda di incostituzionalità venne rigettata.

Oggi si torna sul punto perché adesso con la nuova nota si riparte dall’incipit della questione. Leggendo letteralmente il testo il sussidio può essere erogato solo in caso di inattività senza dar conto al reddito.

Marco Sparta

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