L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento contenente delle precisazioni relative alle agevolazioni prima casa.
L’Agenzia delle Entrate, dopo essere stata interpellata da un contribuente, ha fornito con nota n.653/2021 nuove linee guida per accedere a quelle che vengono definite come agevolazioni prima casa. Nello specifico, il cittadino aveva chiesto se – possedendo tutti i requisiti per poter accedere al beneficio- potesse usufruire dello sconto al momento del pagamento delle imposte per la registrazione del decreto – titolo giudiziale- o al momento della stipula del mutuo.
Agevolazioni prima casa, la precisazione dell’Agenzia delle Entrate
Prima di comprendere nello specifico la risposta fornita dall’Agenzia al contribuente, è necessario spiegare cosa siano le agevolazioni prima casa.
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Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali che incentivano l’acquisto di un immobile che sarà destinato dal proprietario ad abitazione principale. A titolo esemplificativo saranno ridotte imposta di registro, non saranno dovuti imposta di bollo, tributi catastali e via discorrendo.
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Il punto è: quando presentare la domanda? L’Agenzia ha chiarito come per usufruire delle agevolazioni prima casa bisogna essere in possesso di determinate dichiarazioni e requisiti. Quanto al momento in cui farne richiesta invece ha dissipato i dubbi circa la coincidenza con il pagamento delle imposte di registro o della stipula del contratto, anche quando si tratti di immobili ottenuti giudizialmente.
L’Agenzia attraverso il proprio chiarimento ha specificato che “considerato che la descritta agevolazione ‘prima casa’ trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la proprietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale”, è possibile ritenere che chi ne voglia usufruire debba fare riferimento al momento in cui vengono versate le imposte dovute per la registrazione del trasferimento.
Nella nota si legge anche che le dichiarazioni di agevolazione devono essere rese note dal diretto interessato mentre è in corso il giudizio, di talchè il giudice nel decidere già lo riporti in sentenza, quindi all’interno del provvedimento che varrà il titolo di proprietà. Ovviamente, però, la regola non è preclusiva potendo l’interessato palesare tale volontà anche in seconda battuta, purchè ciò avvenga prima della registrazione in conservatoria dell’atto.
Esclusa, quindi, la circostanza per cui la richiesta di agevolazione possa essere avanzata nel momento in cui si decide si stipulare un contratto di mutuo.